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Sentenza

Sentenza n. 170/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- di irrogazione della sanzione disciplinale della destituzione dal servizio con decorrenza dal 9 dicembre 2014;

Giustizia amministrativa202201263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, con decorrenza dal 9 dicembre 2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui, all'esito del procedimento disciplinare avviato dopo la conclusione del procedimento penale, gli è stata inflitta la destituzione dal servizio per una condotta consistente nella falsificazione di un'annotazione di servizio relativa alla presenza in carcere di detenuti già evasi. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, l'assenza di una causa giustificatrice del provvedimento, poiché la sanzione era stata adottata quando egli non apparteneva più ai ruoli dell'amministrazione, essendo cessato dal servizio per infermità; dall'altro, la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione, sostenendo che la condanna penale definitiva riguardava soltanto il reato di falso ideologico e non anche il reato di procurata evasione originariamente contestato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla cessazione dal servizio, ha ritenuto che l'amministrazione di appartenenza conservi il potere, e in determinati casi abbia anche il dovere, di valutare disciplinarmente la condotta dell'ex dipendente quando il procedimento disciplinare sia collegato a un procedimento penale e occorra definire rapporti giuridici ed economici rimasti sospesi, inclusi gli effetti di una precedente sospensione cautelare dal servizio. La cessazione dal servizio non determina quindi la consumazione del potere disciplinare. Quanto alla sanzione, il Collegio ha rilevato che la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della misura disciplinare rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o altri vizi sintomatici di un uso patologico del potere. Nel caso concreto, la falsificazione consapevole dell'annotazione sulla presenza dei detenuti evasi è stata ritenuta obiettivamente gravissima e idonea a giustificare la destituzione. È risultata irrilevante la mancata condanna definitiva per uno dei reati originariamente contestati, poiché la sanzione disciplinare si fondava comunque sull'accertamento penale definitivo della condotta di falso ideologico. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e della risalenza della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 9 e 11 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Le disposizioni disciplinano gli effetti della pendenza del procedimento penale sul procedimento disciplinare, imponendo all'amministrazione di non avviarlo o di sospenderlo quando ricorrano i presupposti previsti.

  • art. 117 legge 10 gennaio 1957, n. 3

    È richiamato quale fondamento del principio generale secondo cui l'amministrazione deve attendere la conclusione del procedimento penale prima di definire o riattivare il procedimento disciplinare.

  • art. 9, comma 2, legge 7 febbraio 1990, n. 19

    Il procedimento disciplinare "deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna".

    La norma impone la prosecuzione o la promozione del procedimento disciplinare dopo la sentenza penale irrevocabile; tale obbligo può operare anche quando, nel frattempo, il dipendente sia cessato dal servizio.

  • legge 15 dicembre 1990, n. 395

    È richiamata nel provvedimento disciplinare quale fonte dei doveri gravanti sul personale del Corpo di polizia penitenziaria.

  • artt. 110, 386, comma 3, 319 e 321 c.p.

    Sono indicate quali disposizioni relative alle imputazioni originarie per procurata evasione e corruzione, dalle quali il ricorrente era stato inizialmente indagato e condannato in primo grado.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione dal servizio non estingue il potere disciplinare dell'amministrazione di appartenenza quando il procedimento disciplinare debba essere definito dopo la conclusione del procedimento penale, soprattutto se occorre regolare effetti giuridici o economici derivanti da una precedente sospensione cautelare dal servizio.
  • Quando il procedimento penale si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna, l'amministrazione ha il potere e, nei casi previsti dalla legge, il dovere di promuovere o riattivare il procedimento disciplinare entro il termine stabilito, anche se nel frattempo il dipendente è cessato dal servizio.
  • La valutazione della gravità dell'infrazione disciplinare e la scelta della sanzione appartengono alla discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi macroscopici quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o erroneità fattuale conclamata.
  • La sanzione disciplinare può fondarsi sull'accertamento definitivo di una specifica condotta penalmente rilevante anche se il dipendente non è stato definitivamente condannato per tutte le ulteriori condotte o imputazioni originariamente contestate.
  • La falsificazione consapevole di atti di servizio diretti ad attestare erroneamente la presenza di detenuti già evasi può essere ritenuta condotta di gravità tale da giustificare la destituzione, senza che la mancata condanna per altri reati originariamente contestati imponga una riduzione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareRapporto di impiego non privatizzato
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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