Cassazione Civile, Ordinanza n. 37392/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un’unità immobiliare urbana. La contribuente aveva presentato procedura DOCFA chiedendo l’attribuzione della categoria A/3 (abitazione di tipo popolare), mentre l’Ufficio aveva mantenuto la categoria A/2 (abitazione di tipo civile). La Commissione tributaria regionale aveva confermato il classamento A/2 valorizzando le caratteristiche dell’immobile: derivazione da accorpamenti, superficie complessiva di 317 mq, altezze interne di 3,70 m, quattro bagni, impianto termico e livello di finiture superiore a quello proprio della classe A/3, oltre al confronto con unità similari o di minor pregio e con le unità tipo della zona censuaria. Con il primo motivo la ricorrente deduceva falsa applicazione dell’art. 61 d.P.R. 1142/1949, sostenendo che il classamento dovesse avvenire per confronto con unità tipo aventi caratteristiche analoghe a quelle dell’immobile. Con il secondo motivo deduceva falsa applicazione dell’art. 75 d.P.R. 1142/1949, assumendo che i beni usati dall’Ufficio come termini di paragone fossero in realtà del tutto diversi. Con il terzo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto che altre unità della stessa zona censuaria, indicate dalla contribuente, erano classate in A/3 o A/4. Con il quarto motivo lamentava che la CTR avesse erroneamente recepito l’assunto dell’Ufficio sulla presenza di latrine inesistenti e avesse trascurato che, dei 317 mq accertati, 100 mq sarebbero stati costituiti da scale e ballatoi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi non colpissero un errore di diritto o un vero omesso esame di fatti decisivi, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione fattuale del confronto catastale, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, sia perché fondato su un riferimento alle "latrine" non presente nella sentenza impugnata, e quindi scollegato dalla decisione, sia perché la deduzione relativa ai 100 mq di scale e ballatoi non spiegava la decisività del fatto rispetto alla ratio della CTR, che aveva valorizzato la maggiore consistenza e qualità dell’immobile rispetto alla classe A/3. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
"Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari ... sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi"
La categoria e la classe catastale si determinano in base alle condizioni estrinseche e intrinseche dell’unità immobiliare, ai fini della rendita.
art. 2, L. 30 dicembre 1989, n. 427
Richiamata come norma modificativa dell’art. 8 del r.d. n. 652/1939.
art. 6 d.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142
La categoria e la classe vanno attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari per ciascuna zona censuaria.
art. 9 d.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142
"Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione e classificazione ... e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe"
Il quadro di qualificazione e classificazione della zona censuaria deve indicare categorie, classi e unità tipo di riferimento.
art. 61 d.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142
"Il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite ... che ... presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe"
Il classamento richiede un sopralluogo e un confronto con le unità tipo della zona censuaria; la collocazione dipende dalla conformità o analogia tra immobile e unità tipo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata abbia già svolto un apprezzamento fattuale non manifestamente incoerente.
- In materia di classamento catastale, la qualificazione dell’unità immobiliare dipende dalle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche e dal confronto con le unità tipo della zona censuaria, con apprezzamento riservato al giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso o se non spiega la decisività del fatto rispetto alla ratio decidendi.
- È inammissibile il motivo che presuppone circostanze fattuali non risultanti dalla sentenza impugnata o che risulti comunque scollegato dal contenuto della decisione censurata.
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