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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13904/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna in relazione a una rapina commessa in abitazione. Nel ricorso deduceva, con il primo e il secondo motivo, che avrebbe dovuto essere applicata l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e che la proposta risarcitoria formulata nei suoi confronti sarebbe stata sufficiente a integrare un comportamento riparatorio, anche perché di importo pari alla provvisionale disposta. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano reiterativi e manifestamente infondati, poiché la sentenza di merito aveva già spiegato, con motivazione immune da vizi, sia che il valore della somma rapinata e soprattutto il patimento della vittima per l'aggressione nella propria dimora ostavano al riconoscimento dell'attenuante, sia che l'offerta risarcitoria era insufficiente e non poteva essere equiparata a un integrale risarcimento solo perché corrispondente alla provvisionale.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La diminuzione del danno o del pericolo, per essere rilevante ai fini dell'attenuante, deve confrontarsi con la concreta offensività del fatto; nel caso considerato, il valore della somma rapinata e il patimento della vittima escludevano il riconoscimento della circostanza attenuante.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 540 c.p.p.

    La provvisionale non equivale a integrale risarcimento del danno e, da sola, non rende sufficiente una proposta risarcitoria ai fini del riconoscimento del comportamento riparatorio.

Massime di principio

  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando l'offesa concreta non è lieve, dovendosi valutare non solo l'ammontare della sottrazione ma anche le modalità dell'azione e il patimento causato alla persona offesa.
  • Una proposta risarcitoria non è di per sé sufficiente a fondare l'applicazione di benefici premiali se non è idonea a esprimere un effettivo e integrale ristoro del danno.
  • L'importo pari alla provvisionale non equivale, automaticamente, a risarcimento integrale: la provvisionale ha funzione anticipatoria e non esaurisce il danno risarcibile.
  • Nel giudizio di legittimità, motivi che si limitino a reiterare censure già esaminate e confutate nei gradi di merito possono essere dichiarati manifestamente infondati e condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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