Cassazione Penale, Sentenza n. 23386/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: (1) censura per omissione di accertamento dell'attualità della pericolosità sociale; (2) mancata valutazione, ai fini della determinazione della durata della misura, del periodo di sei mesi durante il quale il ricorrente era già stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in virtù di decreto del tribunale di Siracusa del 27/9/2019; (3) omissione nella valutazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e della sua incidenza sul giudizio di attualità della pericolosità
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (contestazioni sulla motivazione ritenute, in gran parte, rilievi di merito non deducibili in Cassazione nel procedimento di prevenzione). Ha invece accolto i motivi relativi alla carenza assoluta di motivazione sulla determinazione della durata della misura (non valutato il periodo di sei mesi di sorveglianza già subito) e sull'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (omessa valutazione coerente dell'attività lavorativa e della sua incidenza sull'attualità della pericolosità). Per tali violazioni di legge il decreto impugnato è stato annullato con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita il sindacato sulla motivazione alla sola sfera delle violazioni di legge (motivazione inesistente o meramente apparente)
Legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata insieme alla legge 1423/1956 per delimitare il rimedio di legittimità nel procedimento di prevenzione
Decreto Legislativo n. 159 del 2011
Principio di fungibilità: i periodi di limitazione della libertà indebitamente subiti possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di misure di prevenzione o di misure limitative della libertà
Codice di Procedura Penale
Richiamato per segnalare i limiti del sindacato di legittimità in tema di illogicità manifesta della motivazione; nel procedimento di prevenzione tale vizio è in generale estraneo, salvo che si traduca in motivazione inesistente o apparente
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza di riferimento
Cass., Sez. U., 29/5/2014, n. 33451 e altri precedenti citati
Giurisprudenza consolidata che precisa i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione e la non ammissibilità del mero riesame del merito o di contestazioni di logica non costitutive di violazione di legge
Giurisprudenza di legittimità sulla attualità della pericolosità e lavoro
Cass., Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020; Cass., Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018
Conferma che elementi non costituenti reato e lo svolgimento di attività lavorativa sono elementi rilevanti per valutare l'attualità della pericolosità sociale
Massime di principio
- Nel procedimento sulle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: non è consentito un ordinario riesame del merito o una critica alla logica della motivazione se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente
- Il giudice che conferisce o ridetermina una misura di prevenzione deve motivare espressamente e coerentemente sulla durata della misura tenendo conto di eventuali periodi precedenti di limitazione della libertà subiti dal soggetto, applicando il principio di fungibilità ove ricorra
- L'esistenza e l'incidenza di un'attività lavorativa del soggetto sono elementi da valutare nel giudizio sull'attualità della pericolosità sociale e la loro omissione può integrare un vizio di motivazione tale da determinare l'annullamento del provvedimento
- Se la corte territoriale omette di valutare circostanze decisive (es. periodi precedenti di sorveglianza o lavoro stabile) o si contraddice senza spiegazione logica, tale difetto può configurare violazione di legge deducibile in Cassazione e comportare rinvio per nuovo esame
- Nelle impugnazioni preventive il difensore deve documentare in modo autonomo (autosufficienza del ricorso) gli elementi che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare (es. attestazioni di lavoro, provvedimenti precedenti) per permettere alla Cassazione di rilevare omissioni di motivazione
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