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Sentenza

Sentenza del 11/07/2022 n. 21884 - Corte di Cassazione

Notifica a mezzo posta - Ente territoriale - Sede diversa da quella indicata negli atti difensivi - Validità della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso denunciava la nullità della notifica della sentenza di primo grado (effettuata dal contribuente con raccomandata ricevuta dal Comune il 22/04/2016 presso il Servizio di Polizia Amministrativa) perché non indirizzata al domicilio eletto dall'ente nei difensivi (Servizio Gestione IMU Secondaria e altri Tributi). La questione principale era se la notifica, fatta direttamente tramite servizio postale a un ufficio comunale diverso dalla sede principale indicata negli atti difensivi ma funzionalmente collegato alla materia (ufficio destinatario dell'istanza di rimborso), fosse valida e idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ai sensi degli artt. 16, 38 e 51 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il primo motivo: la notifica della sentenza di primo grado inviata direttamente dal contribuente tramite servizio postale (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992) all'ufficio comunale diverso dalla sede principale indicata negli atti è valida quando l'ufficio è organicamente parte dell'ente impositore e funzionalmente collegato alla vicenda (anche se non ha adottato l'atto). Perciò la notificazione del 22/04/2016 è stata considerata valida e ha fatto decorrere il termine di 60 giorni per l'appello; l'appello notificato dal Comune il 20/09/2016 è stato dichiarato tardivo e la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio (art. 382 c.p.c.). Spese di giudizio compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    Consente la notificazione diretta tramite servizio postale da parte del contribuente e distingue le modalità (spedizione in plico raccomandato con avviso di ricevimento e consegna all'impiegato addetto). La Corte ha ritenuto valida la notifica diretta prevista dal comma 3 anche se effettuata presso ufficio diverso dalla sede principale indicata, purché l'ufficio appartenga all'ente e sia funzionalmente collegato alla materia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17

    Stabilisce il principio generale del domicilio eletto per le notificazioni nel processo tributario e la 'consegna in mani proprie' come eccezione. La Corte ha sottolineato che, pur essendo centrale il domicilio eletto, la specialità e le forme dirette dell'art.16 comma 3 consentono la validità della notifica al diverso ufficio interno.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38

    Collega la notificazione della sentenza alle responsabilità di deposito e alla decorrenza del termine di impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile il combinato disposto con l'art. 51 per far decorrere il termine breve dalla notifica valida effettuata ai sensi dell'art.16 comma 3.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51

    Trattasi della disciplina della decorrenza del termine per l'impugnazione; la Corte ha affermato che la notifica valida effettuata in base all'art.16 comma 3 fa decorrere il termine breve di 60 giorni.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62

    Richiamato nei fatti riguardo al canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità oggetto della controversia; non rilevante per la decisione sulla notificazione, che è stata risolutiva.

  • Codice di procedura civile, art. 137 e segg. (richiamati)

    Articola la disciplina civile delle notificazioni; tuttavia nel processo tributario trova applicazione solo in via sussidiaria, con le specifiche deroghe e specialità previste dal D.Lgs. 546/1992.

  • Codice di procedura civile, art. 327 c.p.c.

    Riferimento al termine 'lungo' di impugnazione; la Corte ha fatto la distinzione tra termine breve (art.51 proc. trib.) e termine lungo (art.327 c.p.c.) rilevando che, avendo la notificazione formato il termine breve, l'appello è risultato tardivo rispetto a quel termine.

  • Costituzione, art. 97

    Richiamato per il principio del buon andamento dell'amministrazione, giustificazione dell'onere degli uffici di curare la trasmissione degli atti e della collaborazione con il cittadino.

  • Costituzione, art. 3

    Richiamato in relazione alla tutela del legittimo affidamento e alla parità di trattamento davanti alla legge come ragione di evitare formalismi eccessivi nelle notifiche.

Massime di principio

  • La notifica effettuata direttamente dal contribuente tramite servizio postale (art.16, comma 3, D.Lgs. 546/1992) a un ufficio interno dell'ente pubblico diverso dalla sede principale indicata negli atti è valida se l'ufficio è organicamente parte dell'ente e funzionalmente collegato alla materia della controversia.
  • L'avviso di ricevimento dell'ufficio postale fa presumere la ricezione e gode di fede privilegiata; pertanto costituisce prova efficace della notificazione diretta ai fini della decorrenza dei termini processuali (termine breve di 60 giorni).
  • Principi di collaborazione tra amministrazione e cittadino, buona fede e legittimo affidamento impongono che l'atto del privato indirizzato all'organo interno correttamente individuato produca effetti, essendo onere dell'amministrazione curarne la trasmissione all'ufficio competente.
  • Occorre distinguere le diverse forme di notifica: consegna a mani proprie, notifica tramite ufficiale giudiziario (regime ordinario) e notificazione diretta per posta prevista dal processo tributario; la validità dipende dalla forma effettivamente usata e dalla rispondenza ai requisiti normativi corrispondenti.
  • In casi analoghi, se la notifica è avvenuta a un ufficio periferico o diverso ma comunque organico e collegato alla materia, il termine breve decorre dalla data di ricezione; un'impugnazione successiva notificata oltre tale termine è inammissibile.
  • Resta la cautela: notifiche consegnate 'a mani' a soggetti diversi dal rappresentante legale possono seguire regole e giurisprudenza distinte; la fattispecie concreta (modalità, destinatario, documentazione A/R) va valutata caso per caso.

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