Cassazione Penale, Sentenza n. 12737/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha applicato in executivis la continuazione ex art. 671 c.p.p. e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente ha censurato: 1) la scelta della pena base (presa nella sua globalità dalla sentenza sub c) senza scorporare le fattispecie già riunite in continuazione), 2) la mancata motivazione adeguata e il difetto di confronto logico tra i reati per giustificare gli aumenti, specialmente l'incremento di 4 anni per la vicenda estorsiva (sent. sub a) ritenuto sproporzionato rispetto agli aumenti applicati per le plurime violazioni della sent. sub b) e rispetto agli aumenti già operati in sede di cognizione, 3) la mancata indicazione se per i reati definiti con il rito abbreviato (sent. sub b) sia stata considerata la riduzione premiale ex art. 442 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio. La Cassazione ha richiamato i principi applicativi dell'art. 671 c.p.p.: va assunta come pena base la sanzione relativa al reato più grave scorporando le ipotesi già riunite in continuazione nel giudizio di cognizione; gli aumenti per i reati-satellite devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione e motivati singolarmente in rapporto alla loro entità (rispetto ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.), in modo da permettere il controllo sulla proporzione e sull'assenza di sommatoria materiale; inoltre, quando i reati-satellite derivano da procedimenti definiti con rito abbreviato, gli aumenti devono tener conto della riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p. Poiché il Tribunale non ha rispettato tali criteri (pena base indeterminata/errata, aumenti non motivati e mancata verifica della riduzione per abbreviato), la decisione è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in sede esecutiva la continuazione tra più sentenze irrevocabili e di rideterminare le pene secondo i criteri previsti dalla norma; la Corte precisa che la pena base deve essere quella relativa al reato più grave scorporando le fattispecie già riunite.
art. 81 cod. pen.
Regola il cumulo e l'aumento per i reati continuati; la Corte richiede che l'aumento per i reati-satellite sia motivato singolarmente e che non si realizzi un cumulo materiale surrettizio.
art. 133 cod. pen.
Fissa i criteri per determinare la pena nel rispetto del principio di proporzionalità; la Corte richiede motivazione adeguata in rapporto all'entità degli aumenti e agli elementi di gravità, colpevolezza e personalità del reo.
art. 132 cod. pen.
Stabilisce i criteri generali di determinazione della pena (scopo rieducativo, proporzionalità); utilizzato dalla Corte come parametro per valutare correttezza e proporzione degli aumenti decisi dal giudice dell'esecuzione.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena per chi opta per il rito abbreviato; la Corte afferma che, se le condanne prese in considerazione sono scaturite da rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve computare la riduzione premiale anche sugli aumenti per i reati-satellite (riduzione aritmeticamente determinata).
art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato in rapporto ai mezzi di prova e alla valutazione di motivazione; il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, e la Corte ha valutato l'insufficienza della motivazione sull'entità degli aumenti.
art. 6 C.E.D.U.
Richiama il diritto a un processo equo e al contraddittorio; citato a supporto dell'esigenza di motivazione adeguata e di trasparenza nella determinazione delle pene, per consentire il controllo giurisdizionale.
Massime di principio
- Quando si applica in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, la pena base deve essere quella relativa al reato più grave individuato dopo aver scorporato le fattispecie già riunite in continuazione nel giudizio di cognizione
- Gli aumenti per i reati-satellite devono essere determinati ex novo e motivati singolarmente: la motivazione deve consentire di verificare la proporzione tra le pene e l'assenza di cumulo materiale
- Se i reati-satellite derivano da processi definiti col rito abbreviato, il giudice dell'esecuzione deve applicare la riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p. anche agli aumenti, e specificare in motivazione di averne tenuto conto
- Il potere discrezionale del giudice dell'esecuzione è soggetto ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; l'entità degli aumenti deve essere congrua e adeguatamente argomentata in relazione alla gravità dei singoli fatti e alla personalità del colpevole
- La mancanza di un percorso motivazionale chiaro e del confronto tra le singole condanne rende il calcolo della pena non verificabile e giustifica l'annullamento con rinvio
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