Cassazione Penale, Sentenza n. 17346/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva, tra l'altro, errata applicazione degli artt. 6 e 10 cod. pen. e dell'art. 20 cod. proc. pen.: la difesa sosteneva il difetto di giurisdizione italiana perché, secondo quanto indicato nella memoria, la merce era stata ricevuta in Senegal e solo trasportata in aereo in Italia da un soggetto straniero, configurando il reato come commesso all'estero. Si contesta quindi la responsabilità per il reato di ricettazione e la sua utilizzazione ai fini della continuazione con il reato di cui all'art. 474 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene il difetto di giurisdizione possa essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo (art. 20 cod. proc. pen.), non sia possibile in sede di legittimità adottare una pronuncia declinatoria quando la decisione richiede accertamenti di fatto preclusi in Cassazione. Nel caso concreto la difesa aveva fornito versioni contraddittorie (sia che l'imputato fosse corriere ritirando la merce in aeroporto, sia che gli fosse stata consegnata in Senegal), per cui la risoluzione del problema di giurisdizione dipendeva dalla ricostruzione fattuale, non sindacabile in Cassazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è rimasta efficace e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Va ricordato che le pronunce di merito confermate avevano condannato Fatah alla pena complessiva di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 600 euro di multa (Tribunale di Novara, confermato in appello).
Norme richiamate
art. 6 cod. pen.
Richiamato dalla difesa nel ricorso come motivo di censura ma non sviluppato nella decisione della Cassazione; non valutato nel merito dato il rigetto per inammissibilità.
art. 10 cod. pen.
Richiamato dalla difesa nel ricorso; come per l'art. 6, la norma non è stata oggetto di valutazione decisoria in Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 20 cod. proc. pen.
Stabilisce che il difetto di giurisdizione può essere rilevato in ogni stato del processo. La Corte ha però precisato che, in sede di legittimità, non è possibile pronunciarsi per declinare la giurisdizione se la decisione richiede accertamenti di fatto, perché tali accertamenti sono preclusi in Cassazione.
art. 474 cod. pen.
Norma relativa alla detenzione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti; nella partita processuale era collegata in continuazione con il reato di ricettazione e la Procura generale aveva segnalato la necessità di riconsiderare il trattamento sanzionatorio nel caso di difetto di giurisdizione su uno dei reati.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Previsione normativa che ha consentito alla Procura Generale di trasmettere la requisitoria scritta in Cassazione; la Procura aveva chiesto l'annullamento con rinvio per la determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione per Euro 3.000.
Massime di principio
- Il difetto di giurisdizione può essere invocato in ogni fase del processo, ma la Corte di Cassazione non può dichiarare la mancanza di giurisdizione quando la decisione richiede valutazioni di fatto che sono precluse in sede di legittimità.
- Se la questione di giurisdizione dipende da ricostruzioni alternative o contraddittorie dei fatti emersi nel dibattimento, la Cassazione può ritenere il ricorso inammissibile e rinviare l'accertamento al giudice del merito.
- Quando più reati sono valutati in continuazione e uno di essi risultasse escluso o affetto da difetto di giurisdizione, il giudice di merito (in sede di rinvio) deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio per i reati residui.
- La Procura generale può chiedere in Cassazione l'annullamento con rinvio per questioni sanzionatorie o di merito, ma la Suprema Corte decide sulla ammissibilità e sui limiti del sindacato di fatto.
- Il ricorrente che propone motivi manifestamente non risolvibili in sede di legittimità rischia la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende.
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