Sentenza n. 296/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 4315 del 22 luglio 2025, con la quale la Regione Molise ha indetto l'avviso pubblico di coprogettazione finalizzato all'individuazione di soggetto del terzo settore (ETS), singolo od associato, in qualità di partner e co-gestore degli interventi inerenti al fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità; - della determinazione dirigenziale n. 5510/2025 del 19 settembre 2025 e del verbale del 28 agosto 2025, con il quale la Commissione di valutazione, in seno al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise, ha ritenuto inammissibile l'istanza di partecipazione presentata dall'Associazione MondoDonna Onlus prot. 121660/2025, provvedimento non notificato alla ricorrente, ma pubblicato sul sito web istituzionale in data 19 settembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove medio tempore intervenuto, il provvedimento di individuazione definitiva del soggetto ETS; nonché per la declaratoria di inefficacia e/o illegittimità di ogni altro atto consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura regionale di coprogettazione per mancata iscrizione al RUNTS, nonché clausole dell'avviso relative ai requisiti di partecipazione e ai criteri di valutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ente del terzo settore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico regionale di coprogettazione, il verbale della commissione e la determinazione che avevano dichiarato inammissibile la sua domanda perché l'associazione non risultava iscritta al RUNTS. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 7b dell'avviso, dell'art. 101, commi 2 e 3, d.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 34 del d.m. n. 106/2020, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto applicare il regime transitorio riconoscendo l'equipollenza dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus, anziché esigere esclusivamente l'iscrizione al RUNTS. Ha inoltre denunciato sviamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Con il secondo motivo ha censurato l'esclusione per violazione dei principi di favor partecipationis, massima concorrenza, efficienza e imparzialità. Con il terzo motivo ha contestato sia il requisito dell'esercizio statutario esclusivo o prevalente delle attività di prevenzione e contrasto della violenza maschile, sia il criterio premiale che attribuiva 10 punti su 30 agli enti con sede legale e operativa nel territorio molisano, deducendo violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività dell'impugnazione delle clausole, la carenza di interesse per mancata prova di resistenza e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo non applicabile il rito abbreviato in materia di appalti ex art. 120 c.p.a.; di conseguenza, il ricorso era tempestivo anche contro le clausole dell'avviso. Ha respinto anche l'eccezione di carenza di interesse, poiché l'interesse della ricorrente consisteva nella riammissione alla procedura e nella possibilità di sottoporre la propria proposta progettuale, non nella dimostrazione di una sicura aggiudicazione. Nel merito, ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo, richiamando l'interpretazione dell'art. 101, comma 3, d.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 34, comma 3, d.m. n. 106/2020 affermata dal Consiglio di Stato, secondo cui, per le Onlus non ancora iscritte al RUNTS, l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus può soddisfare il requisito di iscrizione al RUNTS sino alla definitiva iscrizione, purché ricorrano le condizioni indicate dalla disciplina transitoria. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati nella parte in cui esigevano l'iscrizione al RUNTS senza equipollenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le clausole contestate non erano state applicate alla ricorrente, esclusa per la diversa ragione della mancata iscrizione al RUNTS; il loro esame avrebbe inoltre violato l'art. 34, comma 2, c.p.a., relativo al divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. È stata dichiarata inammissibile anche la domanda di inefficacia del contratto, ritenuta estranea alla giurisdizione amministrativa ordinaria in assenza dell'applicabilità del rito appalti e degli artt. 121 e 122 c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni e per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 101, commi 2 e 3, d.lgs. n. 117/2017
il requisito dell’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore
Il TAR, richiamando il Consiglio di Stato, ha ritenuto che il regime transitorio consenta alle Onlus non ancora iscritte al RUNTS di partecipare alle procedure riservate agli ETS sulla base dell'iscrizione all'anagrafe delle Onlus, alle condizioni previste dalla disciplina transitoria.
art. 34, comma 3, d.m. n. 106/2020
ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta ... fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea
La disposizione conferma, secondo il giudice, la protrazione del regime transitorio per le Onlus e la possibilità di perfezionare l'iscrizione al RUNTS entro il termine previsto.
art. 55 d.lgs. n. 117/2017
le amministrazioni pubbliche ... assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione
La coprogettazione costituisce una forma di coinvolgimento degli ETS da attuare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
art. 56 d.lgs. n. 117/2017
le amministrazioni pubbliche ... possono sottoscrivere ... convenzioni con ... associazioni ... iscritte ... nel Registro unico nazionale del Terzo settore
La disposizione è richiamata nel quadro normativo del coinvolgimento degli ETS e dei requisiti degli enti destinatari di rapporti convenzionali.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice non può scrutinare clausole della lex specialis che non siano state applicate alla parte, quando ciò comporterebbe una pronuncia su un potere amministrativo non ancora esercitato.
art. 120 c.p.a.
Il rito abbreviato in materia di appalti non è applicabile alla controversia relativa alla procedura di coprogettazione; pertanto non operano i termini processuali ridotti.
artt. 121 e 122 c.p.a.
La disciplina speciale sull'inefficacia del contratto in caso di annullamento dell'aggiudicazione non è applicabile in assenza del rito appalti di cui all'art. 120 c.p.a.
Massime di principio
- Nel regime transitorio del Codice del Terzo settore, l'iscrizione di una Onlus nella relativa anagrafe può soddisfare il requisito di iscrizione al RUNTS ai fini della partecipazione a procedure di coprogettazione riservate agli ETS, fino al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS e alle condizioni previste dalla disciplina transitoria, senza che l'amministrazione possa esigere l'iscrizione al RUNTS come requisito esclusivo e privo di equipollenti.
- L'interesse dell'ente escluso da una procedura di coprogettazione sussiste già in relazione alla possibilità di essere riammesso e di presentare la propria proposta progettuale; non è necessario dimostrare, mediante prova di resistenza, la sicura aggiudicazione del servizio.
- Il rito abbreviato previsto dall'art. 120 c.p.a. non si applica a una procedura di coprogettazione quando la controversia non è soggetta alla disciplina dei contratti pubblici; conseguentemente, non trovano applicazione i termini processuali ridotti propri del rito appalti.
- Le clausole di un avviso non applicate alla domanda del ricorrente non possono essere sottoposte a scrutinio per carenza di interesse e perché il giudice amministrativo non può pronunciarsi, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., su poteri amministrativi non ancora esercitati.
- La disciplina speciale degli artt. 121 e 122 c.p.a. sull'inefficacia del contratto presuppone l'applicabilità del rito appalti e non si estende a controversie estranee alla materia dei contratti pubblici.
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