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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36882/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione (manifesta insufficienza/illogicità) perché la condanna sarebbe fondata unicamente su una fotografia pubblicata su Facebook dalla moglie, la cui datazione e coincidenza con il 12 luglio 2020 non sarebbero dimostrate; 2) vizio di motivazione per omissione nel decidere sulla richiesta, formulata in appello, di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, in parte, fondato. In particolare: il primo motivo (relativo alla presunta insufficienza probatoria basata sulla foto di Facebook) è stato ritenuto manifestamente infondato e il sindacato di legittimità ha escluso la possibilità di una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito (confermata dalla cosiddetta "doppia conforme"). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; per tale omissione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel punto e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo esame sulla richiesta di non punibilità. La sentenza è invece dichiarata irrevocabile nei restanti profili, con conferma della responsabilità penale dell'imputato e del giudizio di merito quanto alla sanzione nella parte non annullata.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Norma che disciplina la violazione degli obblighi imposti dall'istrumento di prevenzione (sorveglianza di pubblica sicurezza): il fatto contestato è l'allontanamento senza autorizzazione dal comune di Messina. La Corte ha ritenuto provata la violazione sulla base degli elementi di fatto valutati in sede di merito.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione della decisione; la Corte di cassazione ha però ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione non manifestamente illogica e che la censura fosse in realtà una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di travisamento della prova, illogicità della motivazione e violazione di legge). La Corte ha valutato tali censure: la prima (travisamento/prova) è stata ritenuta inammissibile per pretestuosità di merito; la seconda (omissione sul 131-bis) è stata ritenuta fondata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente aveva espressamente chiesto il suo riconoscimento in appello; la Corte di cassazione ha rilevato l'omissione della Corte territoriale su questo punto e ha disposto il rinvio per un autonomo esame della richiesta.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative

    Norma richiamata per i limiti di riproduzione del motivo di cassazione; la Corte ha riportato i motivi entro i limiti procedurali previsti per il ricorso.

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Norma che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta da parte del Pubblico ministero; il Pubblico ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con la requisitoria presentata ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le critiche che mirano a una diversa valutazione del peso delle prove spesso sono inammissibili, salvo che non emergano macroscopiche contraddizioni o un travisamento capace di disarticolare l'intera motivazione.
  • Gli elementi desunti dai social network (foto, didascalie, data di pubblicazione) possono essere ritenuti idonei a provare circostanze fattuali se la loro autenticità non è messa in discussione e la difesa non prospetta una alternativa plausibile; l'assenza di contestazione specifica può rafforzare la valutazione del giudice di merito.
  • La omessa pronuncia su una specifica doglianza di gravame (es. richiesta di non punibilità ex art. 131-bis) costituisce vizio rilevante: il giudice di merito è tenuto a decidere esplicitamente su tutti i motivi rilevanti sollevati in appello, pena l'annullamento parziale e il rinvio.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non equivale automaticamente al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità; il giudice deve motivare separatamente la valutazione sulla sussistenza della causa di non punibilità.
  • In difesa, per contrastare efficacemente prove tratte dai social, è importante proporre sin dall'inizio spiegazioni concrete e documentate (es. metadata, testimonianze, elementi di circostanza) che rendano plausibile una diversa datazione o autenticità della fotografia.
  • In caso di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello allineate), il sindacato della Cassazione è più limitato: la valutazione complessiva delle prove è considerata consolidata e difficilmente ribaltabile in sede di legittimità.

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