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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27043/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo l'assenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La censura mirava, in sostanza, a contestare il mancato rilievo di eventuali cause di non punibilità o di proscioglimento immediatamente desumibili dagli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., l'impugnazione è limitata ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. non rientra tra i motivi consentiti, salvo che dalla sentenza emerga ictu oculi una causa di non punibilità, circostanza non ravvisata nel caso concreto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza è di applicazione della pena su richiesta delle parti; in tale rito l'oggetto del controllo di legittimità è circoscritto.

  • art. 129 c.p.p.

    sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    La motivazione sull'assenza dei presupposti per il proscioglimento può essere anche meramente enunciativa; il controllo è ammesso solo se la causa di non punibilità sia evidente dal testo della sentenza.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    L'impugnazione è inammissibile quando proposta per motivi non consentiti dall'ordinamento nel rito di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente l'impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché... al pagamento in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La doglianza relativa alla mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che la causa di non punibilità sia immediatamente ed evidentemente desumibile dal testo della sentenza impugnata.
  • Nel rito di patteggiamento la motivazione del giudice circa l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. può essere anche sintetica o meramente enunciativa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ravvisata colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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