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Sentenza

Sentenza n. 293/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza del Decreto ingiuntivo n. 2/2023 del 2.1.2023 (R.G. n. 5546/2022) emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Lavoro

Giustizia amministrativa202500502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo la rinuncia ritualmente e tempestivamente notificata all’amministrazione intimata e non opposta dalla stessa. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, commi 1 e 3, c.p.a. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la mancata costituzione dell’amministrazione esonerasse dalla regolamentazione delle spese, disponendo nulla per le spese.

TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza del Comune al decreto ingiuntivo n. 2/2023 del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Reggio Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, previamente notificato all’amministrazione intimata. Il Comune, non costituitosi in giudizio, non ha manifestato opposizione alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere effettuata nelle forme previste e notificata alle parti; in assenza di opposizione dell’amministrazione non costituita, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle parti determina l’estinzione del giudizio quando non sia intervenuta opposizione nei termini previsti dall’art. 84 c.p.a.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata, che non abbia quindi manifestato opposizione alla rinuncia, consente al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia.
  • Quando l’amministrazione intimata non si costituisce nel giudizio estinto per rinuncia, il giudice può disporre nulla per le spese, senza procedere alla loro regolamentazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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