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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04543/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'emissione di un avviso di liquidazione per euro 208,75, con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva l'imposta di registro ritenuta dovuta per un'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dal contribuente in esecuzione di una sentenza del Giudice di Pace di valore inferiore a euro 1.033,00. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto impositivo davanti alla CTP di Roma, ma il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR del Lazio aveva confermato la pretesa fiscale, escludendo l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 46 della l. n. 374/1991 alla procedura esecutiva mobiliare e respingendo anche la doglianza di violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, ritenendo la solidarietà passiva verso l'Ufficio finanziario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della l. n. 374/1991, sostenendo che l'esenzione dall'imposta di registro opera per tutti gli atti e provvedimenti relativi a cause di valore non superiore a euro 1.033,00, a prescindere dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario; (2) violazione dell'art. 10 della l. n. 212/2000 per asserita contrarietà ai principi di collaborazione e buona fede nella notifica dell'avviso; (3) illegittimità della condanna alle spese, perché l'Amministrazione si era difesa tramite funzionario delegato e non sarebbe stato applicabile il d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo. Ha affermato che l'art. 46 della l. n. 374/1991, nel testo vigente, prevede un'esenzione generalizzata per le cause e per gli atti e provvedimenti ad esse relativi quando il valore non eccede euro 1.033,00, applicabile indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito. Ha quindi escluso che l'esenzione sia limitata agli atti del solo giudizio davanti al Giudice di Pace e ha valorizzato sia la lettera della norma sia la sua ratio di riduzione del costo del servizio giustizia nelle controversie di modesto valore, richiamando anche l'orientamento consolidato e la risoluzione n. 97/E del 2014 dell'Agenzia delle Entrate. Ne ha tratto la conseguenza che anche l'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva, quale attuazione coattiva di una sentenza del Giudice di Pace di valore inferiore alla soglia, è esente dall'imposta di registro. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 46 l. 374/1991

    "Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"; nel testo vigente: "Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato"

    La norma introduce un'esenzione generalizzata dall'imposta di registro per tutti gli atti e provvedimenti relativi a cause di valore non superiore a euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    La disciplina speciale dell'art. 46 l. 374/1991 opera in deroga rispetto alla regola ordinaria dell'imposta di registro prevista per gli atti dell'autorità giudiziaria.

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato dalla CTR per affermare la solidarietà delle parti nei confronti dell'Ufficio finanziario per il pagamento dell'imposta.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione dei principi di collaborazione e buona fede da parte dell'Ufficio nella riscossione dell'imposta.

  • art. 86 c.p.c.

    Consente alla parte di difendersi personalmente; nel caso, il ricorrente si è costituito in proprio dopo il decesso del precedente difensore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il deposito di memorie nel procedimento camerale di cassazione, valorizzato ai fini del contraddittorio dopo il decesso del difensore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di riferimento per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato nel terzo motivo in tema di liquidazione delle spese processuali.

  • L. n. 212/2000

    Richiamata come Statuto del contribuente, in relazione al principio di collaborazione e buona fede.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'imposta di registro prevista per le cause di valore non superiore alla soglia indicata dalla legge si estende a tutti gli atti e provvedimenti del procedimento, compresi quelli emessi in fasi successive o in sede esecutiva, purché si tratti di attuazione di una causa rientrante nel limite di valore.
  • Ai fini dell'applicazione dell'esenzione fiscale nei procedimenti di modesto valore, è decisiva la condizione oggettiva del valore della causa, non il grado di giudizio né l'ufficio giudiziario che emette l'atto.
  • La sola collocazione sistematica della norma nella legge istitutiva del Giudice di Pace non consente di restringerne il campo applicativo quando il testo normativo e la ratio mostrano un'esenzione di carattere generale.
  • Quando il ricorso per cassazione risulta fondato su un motivo assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la Corte può decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore non determina interruzione del processo; la Corte può rinviare l'adunanza solo se necessario a garantire il diritto di difesa, ma non quando la parte si sia già costituita personalmente e abbia potuto esercitare le facoltà difensive previste dal rito camerale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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