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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24061/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, con due motivi: 1) incompetenza funzionale del giudice che aveva deciso l'aggravamento della misura cautelare (sostituzione degli arresti domiciliari con custodia in carcere), poiché la decisione del Gip era stata adottata dopo la trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare a seguito della richiesta di rinvio a giudizio; 2) illegittimità dell'aggravamento perché la perizia invocata non costituiva elemento di novità sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 comma 4 c.p.p., carenza di motivazione sulla correttezza della valutazione peritale e violazione del diritto al contraddittorio, nonché mancata valutazione concreta e attuale del periculum libertatis ai sensi dell'art. 275 comma 1-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (incompetenza funzionale) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che, essendo gli atti già trasmessi alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare (e quindi la disponibilità materiale e giuridica degli atti trasferita), la competenza a decidere sulla richiesta di misura cautelare spettava al giudice dell'udienza preliminare/Corte di Appello, non più al Gip che ha comunque deciso successivamente. Per tale ragione la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al giudice attualmente competente (individuato nella Corte di Appello di Catanzaro). Per l'annullamento del primo motivo non è stato necessario esaminare il secondo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. c) (motivazione del ricorso per cassazione)

    art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Indica i vizi di motivazione e di diritto deducibili in Cassazione; la Corte ha ritenuto accoglibile il motivo di cassazione fondato sulla violazione delle norme sulla competenza funzionale, che rientra tra i vizi denunciabili.

  • art. 279 e art. 91 disp. att. cod. proc. pen. (competenza in relazione al giudice che procede)

    art. 279 e art. 91 disp. att. c.p.p.

    La competenza funzionale a decidere sulle misure cautelari si determina in relazione alla fase processuale e alla disponibilità degli atti; la trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare trasferisce la competenza a quest'ultimo, escludendo che il Gip si pronunci successivamente sugli stessi atti.

  • art. 299 cod. proc. pen. comma 4 (aggravamento della misura per elementi sopravvenuti)

    Stabilisce che l'aggravamento della misura cautelare può fondarsi su elementi sopravvenuti; nella fattispecie il giudizio della Corte non si è addentrato sul merito dell'applicazione di tale norma perché ha deciso per incompetenza funzionale, ma il ricorrente contestava che la perizia non fosse realmente un elemento sopravvenuto e specifico.

  • art. 275 cod. proc. pen. comma 1-bis (necessità di concretezza e attualità del periculum libertatis)

    art. 275 comma 1-bis c.p.p.

    Richiede che la scelta della custodia cautelare sia sorretta da valutazioni concrete e attuali sul pericolo di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato; il ricorrente ha lamentato che il giudice non abbia adeguatamente motivato tale aspetto, ma la Corte non ha esaminato questo profilo perché ha deciso per incompetenza.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulle misure cautelari segue la disponibilità materiale e giuridica degli atti: se il fascicolo è stato trasmesso alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare (o alla Corte competente), tale giudice diventa quello competente anche per eventuali richieste cautelari sopravvenute.
  • Una decisione del Gip presa dopo la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare può essere affetta da incompetenza funzionale e annullata; è dunque essenziale che il giudice che riceve la richiesta verifichi la fase processuale e la collocazione degli atti prima di decidere.
  • Per giustificare un aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 299 comma 4 c.p.p. devono emergere elementi di novità effettivi, specifici e sopravvenuti rispetto alla precedente decisione; non basta richiamare genericamente una perizia o una sentenza se non adeguatamente collegata al nuovo profilo di pericolo.
  • Il giudice deve motivare in modo concreto e attuale la sussistenza del periculum libertatis (art. 275 comma 1-bis): la mera evocazione di una condanna o di una perizia non sostituisce una valutazione motivata circa la compatibilità della custodia con le esigenze cautelari.
  • Il rispetto del diritto al contraddittorio e la valutazione critica delle risultanze peritali sono requisiti essenziali: se la difesa denuncia carenze in tali ambiti, il giudice deve darne conto nelle proprie valutazioni motivazionali.
  • In caso di vizio di competenza funzionale il rimedio favorevole al ricorrente può essere l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice effettivamente competente, affinché questi decida nel rispetto delle regole di competenza e del contraddittorio.

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