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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21298/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva percepito nell'anno 2012 somme in esecuzione di un decreto ingiuntivo poi revocato all'esito dell'opposizione del debitore originario; dopo aver dichiarato tali somme e versato l'IRPEF, le aveva integralmente restituite. Chiedeva quindi il rimborso delle imposte pagate sulle somme incassate e poi restituite. L'Ufficio aveva riconosciuto solo un rimborso parziale, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR e del D.M. 5 aprile 2016, anziché il regime generale di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. In cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione sulla non retroattività e sulla asserita incostituzionalità del D.M. 5 aprile 2016; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicazione del rimborso generale e ricondotto la fattispecie al solo meccanismo dell'onere deducibile ex art. 10, lett. d-bis), TUIR.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che per il recupero delle imposte indebitamente versate esista una piena alternatività tra il rimborso generale ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e il meccanismo dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR. Ha affermato che l'Amministrazione non può sostituirsi alla scelta del contribuente nel selezionare il rimedio restitutorio e che l'omessa utilizzazione della deduzione non preclude l'azione di rimborso. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente e riconoscimento del diritto al rimborso IRPEF per l'anno d'imposta 2012. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto come omessa pronuncia/motivazione su questioni prospettate, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Ha portata generale in materia di rimborso delle imposte indebitamente versate; la decadenza si applica a qualsiasi indebito tributario, anche quando l'inesistenza dell'obbligo di versamento sia sopravvenuta; il suo ambito non è escluso dalla presenza di altri meccanismi restitutori previsti dalla legge.

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Attribuisce al contribuente una facoltà di deduzione/onere deducibile nella dichiarazione dei redditi, ma non esclude il ricorso all'azione generale di rimborso ex art. 38 se non esercitata o non praticabile.

  • D.M. 5 aprile 2016

    Regola le modalità dell'istanza di rimborso collegata all'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR; la Corte afferma che non impone la riconduzione esclusiva della fattispecie a tale disciplina, né surroga la scelta del contribuente.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per giustificare l'esame prioritario della questione di più agevole soluzione e l'assorbimento delle altre.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato solo per descrivere l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo poi revocato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma citata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel D.M. 5 aprile 2016 per il termine biennale di presentazione dell'istanza di rimborso.

  • art. 2, comma 1, D.M. 5 aprile 2016

    "l'istanza di rimborso di cui all'art. 1, comma 4, è presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate nel termine biennale indicato nell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme"

    Indica il termine e le modalità dell'istanza, ma non esclude il diverso rimedio generale di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'azione di rimborso delle imposte indebitamente versate ha portata generale e opera, salvo espressa deroga, anche quando l'ordinamento preveda per specifiche ipotesi un distinto meccanismo di recupero o di compensazione.
  • La facoltà del contribuente di utilizzare un onere deducibile in dichiarazione non si traduce in un obbligo esclusivo di seguire quel canale: se la deduzione non è stata esercitata o non è praticabile, resta esperibile il rimborso generale nei termini di legge.
  • Il termine decadenziale per il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 si applica a qualsiasi indebito tributario, sia che riguardi l'an del tributo sia che riguardi il quantum, e anche quando l'indebito derivi da un evento successivo al pagamento.
  • Quando la Corte di cassazione individua una questione di più agevole soluzione, può esaminarla per prima e assorbire le altre, in applicazione di criteri di economia processuale.
  • Se la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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