Sentenza n. 826/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della determinazione n. 3053 in data 20 agosto 2025, con i relativi allegati A e B, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla progressione verticale dall’Area degli operatori esperti all’Area degli istruttori (profilo contabile); b) ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria definitiva degli idonei e dei vincitori e della relativa graduatoria; c) del decreto del Sindaco Metropolitano n. 222/2024 di approvazione del regolamento sulle progressioni verticali tra le Aree e la determinazione n. 3765/2024 di approvazione dell’avviso, nella parte in cui tali atti possano essere interpretati nel senso fatto proprio dall’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura comparativa per la progressione verticale nell’Area degli istruttori, profilo contabile
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato due domande per distinti profili professionali, contabile e amministrativo. Nella domanda relativa al profilo contabile aveva correttamente indicato, nella prima pagina, il numero di protocollo assegnato dall’Amministrazione, ma aveva successivamente inserito nella piattaforma il numero di protocollo riferito alla domanda per il profilo amministrativo. L’Amministrazione l’aveva esclusa ritenendo non correttamente completata la procedura di presentazione della domanda. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241/1990, dell’art. 11 del regolamento sulle progressioni verticali e dell’art. 3 dell’avviso, nonché la violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e favor partecipationis, il difetto di istruttoria, l’illogicità manifesta e la violazione della par condicio, sostenendo che l’errata indicazione del protocollo costituisse un mero errore materiale sanabile mediante soccorso istruttorio o correzione d’ufficio. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 6 l. n. 241/1990, nonché disparità di trattamento, irragionevolezza e contraddittorietà, poiché l’Amministrazione aveva riconosciuto come sanabile un errore analogo commesso da altro candidato. In particolare, per un candidato che aveva indicato il protocollo relativo alla domanda di un altro concorrente, l’Amministrazione aveva proceduto alla correzione dell’errore e all’ammissione, mentre aveva escluso la ricorrente, benché la sua volontà di partecipare anche al profilo contabile fosse desumibile dalla domanda correttamente protocollata e dal fatto che l’avviso consentiva la partecipazione a due profili della stessa famiglia professionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato esclusivamente la determinazione dirigenziale n. 3053 del 20 agosto 2025, compresi gli allegati A e B, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 3.612,00 oltre accessori. Il Collegio ha ritenuto che l’errata trascrizione del numero di protocollo fosse un mero errore materiale, rilevabile dal contenuto complessivo della domanda senza complesse indagini ricostruttive: la domanda per il profilo contabile riportava correttamente il protocollo nella prima pagina, indicava il profilo professionale pertinente ed era distinta dalla domanda, corretta, presentata per il profilo amministrativo. L’errore non incideva sul contenuto sostanziale della domanda né attribuiva alla candidata un vantaggio competitivo, sicché non risultava compromessa la par condicio. In base all’art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241/1990 e alle disposizioni regolamentari e dell’avviso sui vizi sanabili, l’Amministrazione avrebbe dovuto correggere d’ufficio l’errore oppure attivare il soccorso istruttorio, consentendo alla candidata di regolarizzare la domanda entro il termine assegnato; l’esclusione immediata era quindi illegittima. Il TAR ha inoltre ravvisato una disparità di trattamento, poiché l’Amministrazione aveva corretto d’ufficio un errore analogo commesso da altro candidato. La circostanza che la ricorrente avesse presentato due domande per profili diversi non giustificava l’esclusione: poiché la domanda per il profilo amministrativo era corretta e quella per il profilo contabile sarebbe rimasta altrimenti priva di effetto, la volontà di partecipare a entrambe era desumibile con ragionevole certezza. Il Collegio non ha esaminato le censure relative ad altri candidati, ritenendole prive di autonoma utilità, e ha dichiarato assorbito l’interesse a contestare il regolamento, l’avviso e l’eventuale graduatoria, essendo stato annullato l’atto di esclusione e risultando la ricorrente collocata al quarto posto sui nove posti disponibili.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241/1990
Impone all’Amministrazione di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete quando l’errore sia meramente formale o materiale e la volontà dell’interessato sia desumibile; nelle procedure selettive il soccorso non può però introdurre ex novo titoli o consentire integrazioni tardive.
art. 11 del Regolamento sull’espletamento della procedura selettiva, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 222/2024
In caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, sarà disposta l’ammissione dei candidati, a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro comunicati.
Prevede l’ammissione con possibilità di regolarizzazione per i vizi sanabili e l’ammissione con riserva in caso di ragionevole dubbio sui requisiti, escludendo l’immediata esclusione quando l’irregolarità sia sanabile.
art. 2 dell’avviso approvato con determinazione n. 3765/2024
i candidati possono inoltrare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa al massimo per due profili nell’ambito della stessa “Famiglia professionale”
Consente la presentazione di domande per due profili della stessa famiglia professionale; tale facoltà rendeva coerente e riconoscibile la volontà della candidata di partecipare sia al profilo contabile sia a quello amministrativo.
art. 3 dell’avviso approvato con determinazione n. 3765/2024
Il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o l’eventuale mancata regolarizzazione di vizi sanabili contenuti nella domanda stessa tramite soccorso istruttorio nei termini perentori comunicati dall’Amministrazione, comportano l’esclusione dalla procedura.
L’esclusione consegue alla mancata regolarizzazione di un vizio sanabile solo dopo l’attivazione del soccorso istruttorio e la scadenza del termine perentorio assegnato.
art. 1367 c.c.
nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno
Il criterio interpretativo è stato utilizzato per ritenere che la domanda correttamente protocollata per il profilo contabile dovesse essere valorizzata come domanda autonoma, anziché considerata priva di effetto e duplicativa dell’altra domanda.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, l’errata indicazione di un dato identificativo della domanda, come il numero di protocollo, costituisce un mero errore materiale sanabile quando il contenuto complessivo dell’istanza consenta di individuare con ragionevole certezza la volontà del candidato e l’errore non incida sui requisiti, sui titoli o sul punteggio.
- Il soccorso istruttorio nelle procedure comparative non può essere utilizzato per acquisire tardivamente titoli di partecipazione, titoli valutabili o titoli di preferenza, ma deve essere attivato per correggere refusi o inesattezze formali che non alterino il contenuto sostanziale della domanda e non compromettano la par condicio.
- Quando la lex specialis qualifica determinati vizi della domanda come sanabili, l’Amministrazione non può disporre l’esclusione immediata: deve consentire la regolarizzazione entro un termine perentorio e l’esclusione può seguire soltanto alla mancata regolarizzazione.
- La par condicio non è violata dalla correzione di un errore materiale riconoscibile dal documento già presentato, perché la rettifica non attribuisce al candidato un nuovo titolo o un vantaggio competitivo, ma riallinea l’espressione letterale alla volontà già desumibile dall’istanza.
- L’Amministrazione viola il principio di parità di trattamento se corregge d’ufficio un errore materiale commesso da un candidato e, in presenza di un errore analogo e ugualmente riconoscibile, esclude un altro candidato senza giustificare la diversa valutazione.
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