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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10353/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Kewin Zurzolo. Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 13/07/2010 al 31/07/2010 e dal 13/08/2010 al 15/12/2014 per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa; le condanne di merito sono poi state annullate senza rinvio dalla Corte di cassazione. Zurzolo ha dedotto che l'errore che ha determinato la detenzione fosse di interpretazione giuridica dei giudici e non derivasse da una sua condotta colposa: l'unico fatto fattuale sarebbe stato la partecipazione a un rito di affiliazione e, secondo la difesa, tale fatto non comportava attivazione concreta di condotte associative. Ha quindi sostenuto che non poteva essergli addebitata colpa grave che avesse concorso a determinare la misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la partecipazione al rito di affiliazione, documentata da intercettazioni, pedinamenti e rilevazioni della polizia giudiziaria, costituiva comportamento extraprocessuale idoneo a configurare frequentazioni ambigue e indizi di complicità, integrando una causa concorsuale della custodia cautelare. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che consente di ritenere l'affiliazione rituale grave indizio di partecipazione quando emerge serietà ed effettività del rito e del contesto; ha inoltre rilevato che l'errore di interpretazione giuridica dei giudici di merito non esclude automaticamente la possibilità che la condotta dell'imputato abbia concorso a dar causa alla detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e dispone l'esclusione dell'indennizzo qualora l'istante abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; la Corte applica il criterio per valutare se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza che ha determinato la misura.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma penale sull'associazione di tipo mafioso; citata in riferimento alla tipologia del reato per cui fu disposta la custodia cautelare e alla valutazione se la condotta dell'affiliato fosse idonea a integrare il vincolo associativo.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato per definire la colpa: la colpa consiste nel comportamento cosciente e volontario da cui, pur senza volerne gli effetti, deriva un risultato prevedibile; la Corte utilizza tale parametro per valutare la colpa grave che esclude l'indennizzo.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla requisitoria del Procuratore Generale in Cassazione; citata nel processo per segnalare che il PG aveva chiesto il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa se l'interessato ha dato o concorso a darne causa con dolo o colpa grave; la valutazione è autonoma rispetto al giudizio penale di merito.
  • Comportamenti extraprocessuali quali frequentazioni ambigue, partecipazione a riti di affiliazione o forme di connivenza possono integrare colpa grave se, in base a elementi concreti e comprovati, risultano idonei a creare la falsa apparenza che ha indotto l'autorità giudiziaria all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
  • L'errore di interpretazione giuridica dei giudici non esclude automaticamente la responsabilità del detenuto: se il suo comportamento ha obiettivamente contribuito a creare la situazione che ha reso probabile l'adozione della misura, può essere ritenuto concausante.
  • Per ottenere l'indennizzo è necessario provare l'assenza di un nesso causale tra la propria condotta e la misura cautelare, preferibilmente dimostrando l'irrilevanza degli elementi probatori o la loro inutilizzabilità, o l'assenza di elementi concreti e non conjecturali a carico.
  • La colpa ostativa può essere di tipo extraprocessuale (frequentazioni, connivenza, comportamenti esterni) o processuale (comportamenti che incidono nel processo); il giudice della riparazione deve motivare adeguatamente la sussistenza della colpa grave sulla base di elementi accertati o non negati.
  • Nel valutare affiliazioni rituali e analoghe condotte vanno considerati elementi di contesto e massime d'esperienza (serietà del rito, ruolo di chi propone e officiante, percorso precedente, affidabilità criminale dell'affiliando) per stabilire se costituiscano grave indizio di partecipazione.
  • Chi impugna una decisione di rigetto della riparazione dovrebbe articolare specificamente la mancanza di nesso causale e contestare la consistenza e la prova degli elementi extraprocessuali addotti dal giudice della riparazione; argomentazioni generiche sulla presunta soletta "errore di diritto" sono difficilmente decisive se esistono elementi fattuali documentati.

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