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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22260/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2007, fondato su un accertamento svolto nei confronti di una società di cui il contribuente era amministratore unico. L'Ufficio aveva imputato al contribuente somme prelevate e assegni emessi senza giustificazione, qualificandoli come reddito da lavoro autonomo, e aveva inoltre recuperato a tassazione un canone di locazione percepito e non dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'avviso fosse invalido perché firmato per delega da soggetto di cui non sarebbe stata provata la legittimazione; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto non superata la presunzione di compensi percepiti quale amministratore della società, senza considerare la prova contraria; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente della sentenza d'appello sulle riprese fiscali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la contestazione sulla sottoscrizione dell'avviso era stata proposta solo in appello e non nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la questione non poteva essere introdotta in sede di legittimità, anche alla luce dei limiti derivanti dalla natura impugnatoria del processo tributario e dalla giurisprudenza sulla non retroattività utile in giudizio della declaratoria di illegittimità costituzionale invocata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la censura investiva una mera insufficienza motivazionale non più deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel regime applicabile, e comunque su una questione già esaminata dai giudici di merito in doppia conforme. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, poiché la motivazione della CTR, pur sintetica, era congrua, logica e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi: erano stati ritenuti documentalmente provati sia il contratto di locazione sia i prelievi dal conto della società, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria, non offerta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, trattandosi di ricorso rigettato proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    stabilisce il requisito della sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la censura sulla sua validità non può essere introdotta per la prima volta in appello e poi fatta valere in cassazione se il tema non è stato dedotto nel giudizio di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    vizio denunciabile per violazione di legge sostanziale o processuale; nel caso non ricorreva per la doglianza sulla sottoscrizione e sulla motivazione apparente come formulate dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nel regime applicabile consente solo il controllo sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, non la censura di mera insufficienza motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non consenta di percepire le ragioni della decisione; non basta una motivazione sintetica se comunque intellegibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme limita la proponibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    le disposizioni sul nuovo perimetro del vizio motivazionale e sui limiti della doppia conforme si applicano anche al ricorso avverso sentenza della CTR.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per il regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità rispetto al regime generale del ricorso per cassazione.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012

    la sua declaratoria di illegittimità costituzionale non produce effetti retroattivi nei giudizi già esauriti quando la questione non sia stata tempestivamente dedotta.

  • Corte cost. n. 37 del 2015

    è richiamata per affermare la non retroattività utile, nel caso concreto, della declaratoria di illegittimità costituzionale invocata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la questione relativa alla validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve essere dedotta tempestivamente nel ricorso introduttivo; se viene sollevata solo in appello, non è proponibile in cassazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione la semplice insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile e della doppia conforme.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma chiara e coerente è sufficiente a evitare la nullità.
  • Quando il giudice di merito ritiene provati gli elementi posti a base dell'accertamento fiscale, grava sul contribuente l'onere di offrire la prova contraria; la mancata dimostrazione di tale prova rende legittimo il recupero tributario.
  • Nel giudizio di legittimità tributario si applicano le regole generali del ricorso per cassazione, salvo le specificità del processo di merito tributario, e il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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