Cassazione Civile, Ordinanza n. 08643/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza, all'operatore economico fu notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 con rideterminazione dell'imponibile e recupero di maggiori imposte IRES e IVA, sulla base della contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti intercorse con alcune società. Il contribuente impugnò l'atto e ottenne esito favorevole in primo grado; la Commissione tributaria regionale respinse poi l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'Amministrazione non avesse fornito prova, neppure presuntiva, dell'inesistenza oggettiva delle operazioni e che il contribuente avesse invece prodotto ampia documentazione a dimostrazione dell'effettività delle prestazioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni generiche senza un'analisi puntuale delle risultanze dell'appello. Il controricorrente ha resistito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata, pur sinteticamente, aveva esposto i fatti, richiamato la decisione di primo grado e spiegato le ragioni della conferma, valorizzando l'oggetto, il corrispettivo, i tempi e le modalità del rapporto contrattuale, la documentazione prodotta dal contribuente e la mancata prova, anche indiziaria, dell'inesistenza delle operazioni da parte dell'Ufficio. La Corte ha anche precisato che l'eventuale richiesta di una rivalutazione del merito è estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente, ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, e ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., disponendo ulteriori somme a favore della difesa della parte resistente e della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di un'idonea motivazione integra nullità solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve rendere controllabile il ragionamento decisorio; qui il requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la CTR ha assolto a tale onere.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato era quello di nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte lo ha escluso.
art. 380 bis c.p.c.
È stata formulata proposta di definizione accelerata della causa.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie illustrative in relazione alla trattazione camerale.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione apparente è censurabile quando non raggiunge il 'minimo costituzionale' richiesto dalla norma; nel caso concreto tale soglia è stata superata.
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
Poiché vi è stata opposizione alla proposta di definizione accelerata ed il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha applicato la condanna ulteriore prevista dalla norma.
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire, in modo chiaro e controllabile, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se comprensibile e coerente.
- In grado di appello, la motivazione per relationem è valida quando il giudice richiama le argomentazioni della decisione di primo grado e dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni di conferma rispetto ai motivi di impugnazione.
- Nel giudizio tributario, l'Ufficio che contesta operazioni oggettivamente inesistenti deve fornire un supporto probatorio almeno indiziario; se il contribuente oppone una documentazione significativa sull'effettività delle operazioni, il giudice può valorizzarla nel valutare il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito della controversia, poiché il controllo di legittimità resta confinato ai vizi denunciabili nei limiti di legge.
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