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Interpello

Risposta n. 137 del 27/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Regime fiscale di un finanziamento tramite crowdfunding reward-based per un progetto di prodotto innovativo.

Il quesito

L'istante chiede se le somme raccolte tramite crowdfunding, prima dell'apertura della partita IVA e in vista della futura commercializzazione di un prototipo da consegnare ai finanziatori, debbano essere assoggettate a IRPEF o IVA e quali adempimenti fiscali sorgano in caso di successo o insuccesso della campagna.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'Agenzia qualifica l'operazione come crowdfunding reward-based, nella formula "all or nothing": al raggiungimento della soglia minima le somme assumono natura di corrispettivo per la cessione del prototipo e l'istante deve aprire la partita IVA e fatturare ai finanziatori ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972; ai fini delle imposte dirette, i proventi rientrano nel lavoro autonomo o nell'impresa a seconda dell'attività svolta; se la soglia non è raggiunta, la raccolta si intende non realizzata e le somme restituite non rilevano fiscalmente.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia, pur precisando che la risposta si fonda su una descrizione generica e priva di documentazione di supporto, ritiene che il progetto descritto rientri nel modello reward-based: i sostenitori finanziano il progetto in cambio del diritto a ricevere uno dei prototipi. Una volta raggiunta la soglia minima, l'istante è tenuta ad aprire la partita IVA e a emettere fattura per la cessione del prototipo; sotto il profilo delle imposte dirette, i proventi seguono la disciplina del lavoro autonomo o del reddito d'impresa. Se invece la soglia non viene raggiunta entro il termine fissato, l'operazione non si realizza e le somme rimborsate ai contributori non hanno rilevanza fiscale.

Finanziamento tramite crowdfunding per un prototipo innovativo

L'interpello riguarda una persona fisica, lavoratrice dipendente e non titolare di partita IVA, che intende avviare una raccolta fondi tramite una piattaforma di crowdfunding per finanziare un progetto personale finalizzato alla futura commercializzazione di un prodotto innovativo. La raccolta sarebbe effettuata in assenza, nella fase iniziale, di un'attività già strutturata in forma imprenditoriale o professionale.

Fattispecie descritta dall'istante

La contribuente intende pubblicare il progetto su piattaforme dedicate, prevedendo un meccanismo con durata limitata: se entro il termine stabilito non si raggiunge la soglia di finanziamento, il progetto decade e non si procede alla produzione del prototipo. Se invece la raccolta ha esito positivo, l'istante intende aprire successivamente tutte le posizioni fiscali necessarie per la commercializzazione del prodotto.

Il modello di contribuzione ipotizzato prevede una ricompensa finale per i sostenitori, consistente nella consegna di uno dei prototipi finanziati.

Quesito del contribuente

Il dubbio posto all'Agenzia riguarda la qualificazione fiscale delle somme eventualmente ricevute tramite crowdfunding: in particolare, se tali somme debbano essere assoggettate a IRPEF oppure a IVA, considerato che la raccolta partirebbe come persona fisica senza partita IVA e che l'apertura della partita IVA avverrebbe solo in un momento successivo, in caso di successo della campagna.

Soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente

L'istante ritiene che la campagna possa essere avviata come persona fisica non titolare di partita IVA. Solo se la raccolta dovesse raggiungere l'obiettivo economico e rendere possibile la produzione del progetto, la contribuente provvederebbe ad aprire le posizioni fiscali necessarie. In caso di mancato raggiungimento della soglia, il progetto si considererebbe decaduto e non sorgerebbero ulteriori conseguenze operative.

Premesse e limiti dell'analisi dell'Agenzia

L'Agenzia precisa in via preliminare che la risposta è resa sulla base di una rappresentazione generica dell'operazione, senza documentazione di supporto e senza dettagli specifici sulle modalità concrete di finanziamento, ad esempio:

  • importo minimo o massimo delle somme da versare;
  • modalità di cessione del prodotto una volta realizzato;
  • natura puntuale del progetto personale e del prodotto innovativo.

Inquadramento del crowdfunding

L'Agenzia richiama il significato generale del termine "crowdfunding", inteso come metodo di finanziamento collettivo di progetti attraverso contributi in denaro raccolti online tramite appositi portali internet. Si tratta di un sistema in forte espansione, nel quale una pluralità di investitori, anche non professionali, sostiene progetti imprenditoriali che potrebbero non trovare altrove i fondi necessari, ricevendo in cambio un premio o una ricompensa.

La risposta distingue le principali tipologie di crowdfunding:

  • donation-based: basato su una donazione, tipicamente per finalità sociali;
  • reward-based: prevede il finanziamento di un progetto con la ricezione di una ricompensa, di regola non monetaria;
  • equity-based: l'investitore entra nella compagine societaria acquistando una quota del capitale;
  • royalty-based: l'investitore riceve in cambio una parte dei profitti o royalties.

La piattaforma internet svolge una funzione di intermediario tra proponente e potenziali finanziatori.

Qualificazione della fattispecie

Secondo l'Agenzia, il caso descritto rientra nel modello reward-based, nella formula cosiddetta "all or nothing", in cui l'erogazione delle risorse dipende dal raggiungimento, entro un termine predeterminato, della soglia minima fissata dal proponente per poter avviare la fase esecutiva del progetto.

In tale schema, le somme versate sono considerate finanziamento per la realizzazione del progetto, ma al contempo assumono la funzione di corrispettivo collegato alla cessione del bene promesso: il proponente si impegna a consegnare il prototipo ai finanziatori una volta prodotto, purché sia raggiunta la soglia minima.

Effetti al raggiungimento della soglia minima

Quando viene raggiunta la soglia minima prevista:

  • i finanziatori perdono il diritto a recuperare la somma versata;
  • i finanziatori acquisiscono il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati;
  • la piattaforma accredita gli importi al proponente.

In tale situazione, poiché l'istante ha manifestato l'intenzione di avviare un'attività mediante la commercializzazione dei prototipi, l'Agenzia ritiene che sia necessario aprire una posizione IVA e fatturare ai singoli finanziatori la cessione del prototipo, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Per quanto riguarda le imposte dirette, l'Agenzia afferma che i finanziamenti ricevuti tramite crowdfunding e i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato sono assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo oppure del reddito d'impresa, a seconda della tipologia di attività concretamente scelta per lo svolgimento dell'iniziativa.

Mancato raggiungimento della soglia e irrilevanza fiscale

Nel caso in cui la soglia minima di finanziamento non venga raggiunta entro il termine stabilito, l'operazione si considera non realizzata. Le somme eventualmente ricevute vengono restituite ai contributori e, di conseguenza, non assumono alcuna rilevanza fiscale.

Conclusioni operative

La risposta dell'Agenzia porta a ritenere che, in un crowdfunding reward-based strutturato con meccanismo "all or nothing", la raccolta fondi non sia fiscalmente neutra se si conclude con il raggiungimento dell'obiettivo e con la consegna del prototipo: in quel caso si configura una cessione imponibile con obbligo di apertura della partita IVA e di fatturazione. Se invece la campagna fallisce e gli importi sono rimborsati, non si producono effetti fiscali.

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