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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35680/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del GIP del 19/03/2025 che ha rigettato de plano l'incidente di esecuzione proposto contro l'ordinanza del 31/01/2025, con cui era stato disposto, su richiesta del Tribunale di San Marino, il sequestro conservativo fino a euro 2.700.000,00 su beni riconducibili a Ugo Granata, condannato in primo grado per amministrazione infedele, abuso d'ufficio (di interesse privato) e truffa ai danni dello Stato. Il ricorso censurava: inosservanza dell'art.666 c.p.p. per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio; violazioni degli artt.724 c.p.p. e della L. 8 aprile 2024 n.51 e di norme/accordi internazionali (Convenzione Italia-San Marino 1939, Convenzione europea di assistenza giudiziaria) ritenendo inapplicabile il sequestro conservativo o la procedura di rogatoria; esercizio di potestà riservate ad organi amministrativi (art.606 c.p.p.); mancanza di motivazione e di notifica (art.316 c.p.p.); assenza di fumus commissi delicti e di periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata e "senza formalità" ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., ritenendo che le censure proposte attengono ai profili genetici del provvedimento (già esaminati e disattesi con la sentenza n.21315 del 18/04/2025) e costituiscono una mera duplicazione del ricorso già rigettato. Per tale motivo non è stato esaminato il merito delle questioni sostanziali sollevate. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Il ricorrente censura la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio; la Corte non ha esaminato il merito di questa censura perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per duplicazione rispetto a precedenti decisioni

  • art. 724 cod. proc. pen.

    art. 724 cod. proc. pen., comma 7, lett. a)

    Contestata dal ricorrente in relazione alla ricezione di rogatorie per reati (abuso d'ufficio); la Corte non ha valutato la specifica interpretazione normativa sul punto, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali

  • L. 8 aprile 2024 n. 51

    L. 8 aprile 2024 n. 51 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e San Marino, 26 maggio 2021)

    Il ricorrente deduce che la legge sarebbe applicabile solo a procedimenti successivi alla sua entrata in vigore; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicabilità normativa, per inammissibilità del ricorso

  • Convenzione di amicizia e buon vicinato Italia-San Marino (1939)

    art. 28 e art. 29 della Convenzione del 1939

    Il difensore sostiene che la Convenzione riguarda solo 'oggetti costituenti corpo del reato' e quindi non il sequestro conservativo; la Corte non ha rilasciato una valutazione definitiva sul punto, avendo deciso per inammissibilità

  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria

    art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria

    Il ricorrente ha sostenuto che le rogatorie dovrebbero transitare tramite il Ministero della Giustizia; la Corte non ha esaminato il relativo rilievo di merito

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Contestata l'asserita violazione per esercizio di potestà riservate ad organi amministrativi; la Corte non è intervenuta sul merito della censura, dichiarando inammissibile il ricorso

  • art. 58 nonies cod. proc. pen.

    art. 58 nonies cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'impugnazione del provvedimento sammarinese; la Corte non ha approfondito la questione per inammissibilità del ricorso

  • art. 316 cod. proc. pen.

    art. 316, comma 2, cod. proc. pen.

    Denunciata la mancata notifica della richiesta del pubblico ministero; la Corte non ha verificato il vizio di notifica perché ha deciso l'inammissibilità per duplicazione

  • art. 610 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile mediante procedura semplificata e 'senza formalità' quando il ricorso riproduce questioni già decise

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se le censure riguardano profili 'genetici' del provvedimento già esaminati in precedenti impugnazioni, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per duplicazione (art.610, comma 5-bis).
  • Le contestazioni procedurali (es. mancata fissazione dell'udienza ex art.666 c.p.p. o difetti di notifica) devono essere sollevate e documentate in modo non ripetitivo; se già trattate in ricorsi precedenti la Cassazione può non riesaminarle.
  • Le questioni di diritto internazionale o di applicabilità di accordi tra Stati (es. rogatorie e Convenzioni bilaterali) richiedono argomentazione nuova e specifica: la semplice riproposizione di censure già respinte non è sufficiente.
  • Per opporsi a provvedimenti di esecuzione su rogatoria estera è importante dimostrare vizi procedurali o formali non esaminati prima (es. mancanza di documentazione richiesta dalla Convenzione), altrimenti il riesame può essere precluso.
  • La condanna alle spese è possibile anche in sede di Cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali e di duplicazione (art.616 c.p.p.).
  • In fase di impugnazione è essenziale distinguere chiaramente tra censure di merito/genoetiche e censure esecutive: le prime, se già decise, non giustificano una nuova impugnazione.

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