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Sentenza

Sentenza n. 1787/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Catanzaro che ha revocato le misure di accoglienza e ingiunto il rimborso di 1.451,73 euro per i costi sostenuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, beneficiario delle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento notificato il 9 luglio 2025, fondato sulla percezione nel 2024 di una retribuzione di 8.101,60 euro per 171 giorni di lavoro e sulla prosecuzione dell’attività lavorativa nel 2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 23, commi 1 e 6, del d.lgs. 142/2015, dell’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1 CEDU, sostenendo che il superamento dell’assegno sociale non consente un automatismo: occorre valutare il reddito netto, la stabilità del lavoro e l’effettiva capacità di mantenersi autonomamente e dignitosamente. Ha rilevato che lo scostamento dalla soglia era minimo e il rapporto di lavoro privo di stabilità. Con il secondo motivo ha dedotto che l’illegittimità della revoca travolge la richiesta di rimborso; che quest’ultima non spiega le modalità di calcolo; che la motivazione richiama il pocket money, mai percepito; e che l’importo richiesto, per la sua entità, lo avrebbe collocato sotto la soglia di povertà. Ha inoltre contestato la proporzionalità del recupero. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che la soglia dell’assegno sociale non operi come automatismo contabile: la sufficienza dei mezzi deve essere verificata concretamente, considerando se le risorse siano effettive, stabili o durature e idonee a garantire un tenore di vita dignitoso, nonché la situazione individuale e la proporzionalità della misura. Nel caso concreto la Prefettura si era basata sul mero superamento della soglia, senza motivare sulla posizione individuale, sulla stabilità dei mezzi in relazione al titolo e alla durata del rapporto di lavoro, né sulla proporzionalità. Il riferimento alla prosecuzione dell’attività nel 2025 era privo di riscontri documentali. La difesa dell’amministrazione, secondo cui sarebbero sufficienti anche redditi temporanei, non è stata ritenuta persuasiva: le pronunce richiamate erano inesistenti oppure non riguardavano revoche delle misure di accoglienza. Sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 142/2015

    In particolare è stato chiarito che il parametro quantitativo dell’assegno sociale di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera quale mero automatismo contabile e non esaurisce l’ambito di valutazione rimesso all’autorità prefettizia: l’accertamento della sussistenza di mezzi sufficienti deve riflettere una reale, concreta e non meramente effimera capacità di autosostentamento.

    Il parametro dell’assegno sociale individua una soglia di riferimento, ma il suo superamento non determina automaticamente la sufficienza dei mezzi: l’amministrazione deve accertare in concreto una capacità reale e non effimera di autosostentamento.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    In altre parole si è rilevato che le amministrazioni, conformemente alla disciplina eurounitaria, che prevale ove difforme sul diritto nazionale, devono revocare le misure di accoglienza senza automatismi quali il superamento di un certo livello di reddito. In particolare la sufficienza dei mezzi economici, per essere tale, non deve consistere nel mero superamento di una soglia matematica, ma deve essere anche connotata dai caratteri di effettività e di stabilità nel tempo.

    La revoca per disponibilità di mezzi sufficienti richiede una verifica sostanziale dell’effettività e della stabilità delle risorse; il semplice superamento della soglia reddituale non basta.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015

    Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, l’art. 23, comma 3, lett. d) è stato disapplicato dal Consiglio di Stato, con sent. n. 2386/2023, nella quale è affermato che: “lo Stato può ottenere un rimborso parziale o integrale delle spese sostenute per l’erogazione della misura di accoglienza, ma ciò può avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, tenendo conto, a seconda del tipo di revoca, di una serie di fattori come il discostamento dal parametro legislativo dell’assegno sociale, ciò al fine di verificare se vi è stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e il comportamento del richiedente al fine di verificare l’occultamento di risorse o le eventuali dichiarazioni false poste alla base dell’istanza”

    Il recupero dei costi dell’accoglienza deve rispettare la proporzionalità e tener conto, tra l’altro, dello scostamento dalla soglia dell’assegno sociale, del miglioramento effettivo delle condizioni di vita e del comportamento del richiedente. Nel caso deciso, tuttavia, la domanda di rimborso è stata annullata quale effetto dell’illegittimità della revoca, senza esame autonomo delle specifiche censure sul calcolo.

  • art. 17, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2013/33/UE

    In particolare la sufficienza dei mezzi economici, per essere tale, non deve consistere nel mero superamento di una soglia matematica, ma deve essere anche connotata dai caratteri di effettività e di stabilità nel tempo.

    La disciplina dell’accoglienza va interpretata in modo da verificare se le risorse garantiscano effettivamente una qualità di vita adeguata; la mera percezione di un reddito sopra soglia non dimostra, da sola, un’autosufficienza concreta e durevole.

  • art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE

    Il paragrafo 5 dispone testualmente che: “Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità”.

    La decisione di revoca deve essere individualizzata, obiettiva, imparziale e motivata, basata sulla situazione concreta dell’interessato e rispettosa della proporzionalità.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici non può fondarsi sul solo superamento dell’importo annuo dell’assegno sociale. L’autorità deve verificare concretamente che le risorse siano effettivamente percepite e sufficientemente stabili o durature da consentire al richiedente un’autonoma e dignitosa sussistenza.
  • La valutazione prefettizia della sufficienza dei mezzi deve essere individualizzata e motivata, considerando almeno la situazione del richiedente, la natura e la durata del rapporto di lavoro e l’effettività della capacità di autosostentamento; un’affermazione sulla prosecuzione dell’attività lavorativa non supportata da riscontri documentali non è sufficiente.
  • La revoca delle misure di accoglienza e l’eventuale recupero dei relativi costi devono rispettare il principio di proporzionalità e la disciplina eurounitaria; il rimborso non può derivare automaticamente dal mero superamento della soglia reddituale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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