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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22855/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. relativo a detenzione in esecuzione per 2 anni 6 mesi e 10 giorni. Il ricorrente contestava un errore nel calcolo del cumulo delle pene operato dalla Procura di Busto Arsizio (duplicazione di 6 anni) che avrebbe determinato un periodo di detenzione "sine titulo" e chiedeva anche la liquidazione dell'onorario del difensore; in sede di rinvio la Corte d'Appello aveva respinto la domanda nel merito ritenendo che l'errore fosse neutralizzato dall'applicazione del cumulo giuridico (tetto massimo di 30 anni) e aveva altresì negato la liquidazione dell'onorario al difensore.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso fondato soltanto con riguardo al secondo motivo (omessa liquidazione dell'onorario). Ha ritenuto inammissibile e/o manifestamente infondato il primo motivo relativo ai calcoli della pena, perché il ricorrente non ha specificato in quali punti i conteggi della Corte d'Appello fossero errati e perché, giuridicamente, l'errore del P.M. era neutralizzato dal cumulo giuridico e dal corretto uso dei cumuli parziali. Tuttavia, poiché il difensore era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso; ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa liquidazione dell'onorario e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame su quel punto, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Fondamento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione; il diritto alla riparazione può sussistere anche per detenzioni derivanti da vicende successive alla condanna, purché derivino da violazione di legge e non da esercizio di poteri discrezionali.

  • art. 78 c.p.

    Usato per il computo della pena complessiva e per il calcolo del residuo da espiare nell'ambito dei cumuli; il calcolo corretto dei presofferti e dei residui è fondamentale per stabilire l'eventuale detenzione sine titulo.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    Richiama il divieto di imputare periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente; impone l'ordinamento cronologico e la detrazione dei periodi già sofferti nei cumuli parziali.

  • art. 130-bis d.P.R. 115/2002

    Norma sul patrocinio a spese dello Stato (processo civile) richiamata dalla Corte per il principio secondo cui, ove il difensore sia stato ammesso al beneficio, la mancata condanna alla liquidazione non esclude in tutti i casi il diritto alla liquidazione del compenso; la Corte ha ritenuto applicabile il principio alla fattispecie per la liquidazione dell'onorario del difensore ammesso al patrocinio.

  • Sent. Corte Costituzionale n. 310/1996

    Rammentata per affermare il principio generale che il diritto alla riparazione può sussistere anche per eventi successivi alla condanna, nei limiti e con le esclusioni di legge (esclusione se concorre colpa grave o dolo dell'interessato).

  • Giurisprudenza di Sezioni (es. Sez.4 n.25092/2021; Sez.1 n.47799/2023)

    Richiamate per consolidare i criteri interpretativi in tema di riparazione per ingiusta detenzione e per il corretto impiego dei cumuli parziali nella determinazione della pena da espiare.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione ex art. 314 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare che esista detenzione "sine titulo" derivante da una violazione di legge dell'autorità procedente e non semplicemente da scelte discrezionali o dalla complessità dei calcoli di cumulo.
  • Nel caso di pena concorrente si devono applicare i cumuli parziali ordinando cronologicamente i reati e detraendo i periodi di carcerazione già sofferti; un errore materiale nel provvedimento di cumulo può essere neutralizzato dall'applicazione del limite del cumulo giuridico (tetto di 30 anni) ove ciò renda la detenzione comunque giustificata.
  • Le impugnazioni che contestano il calcolo della pena devono essere specifiche: è necessario indicare con precisione gli errori numerici o logici nel ricalcolo (periodi, presofferti, date) altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
  • Se il beneficiario è ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento, la Corte deve valutare la liquidazione dell'onorario del difensore anche se la domanda di riparazione è rigettata; l'omessa liquidazione è motivo di annullamento parziale e rinvio.
  • La presenza di colpa grave o dolo dell'interessato nella determinazione o nell'inerzia che ha prodotto l'errore può escludere il diritto alla riparazione: chi agisce per ottenere la riparazione deve escludere responsabilità proprie rilevanti.
  • In sede di rinvio dalla Corte di Cassazione la ri-analisi deve essere motivata e aderente ai criteri giurisprudenziali consolidati; il ricorrente che mira alla riforma dei calcoli deve fornire elementi probatori e conteggi alternativi dettagliati.

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