Cassazione Penale, Sentenza n. 22855/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. relativo a detenzione in esecuzione per 2 anni 6 mesi e 10 giorni. Il ricorrente contestava un errore nel calcolo del cumulo delle pene operato dalla Procura di Busto Arsizio (duplicazione di 6 anni) che avrebbe determinato un periodo di detenzione "sine titulo" e chiedeva anche la liquidazione dell'onorario del difensore; in sede di rinvio la Corte d'Appello aveva respinto la domanda nel merito ritenendo che l'errore fosse neutralizzato dall'applicazione del cumulo giuridico (tetto massimo di 30 anni) e aveva altresì negato la liquidazione dell'onorario al difensore.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso fondato soltanto con riguardo al secondo motivo (omessa liquidazione dell'onorario). Ha ritenuto inammissibile e/o manifestamente infondato il primo motivo relativo ai calcoli della pena, perché il ricorrente non ha specificato in quali punti i conteggi della Corte d'Appello fossero errati e perché, giuridicamente, l'errore del P.M. era neutralizzato dal cumulo giuridico e dal corretto uso dei cumuli parziali. Tuttavia, poiché il difensore era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del compenso; ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa liquidazione dell'onorario e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame su quel punto, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Fondamento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione; il diritto alla riparazione può sussistere anche per detenzioni derivanti da vicende successive alla condanna, purché derivino da violazione di legge e non da esercizio di poteri discrezionali.
art. 78 c.p.
Usato per il computo della pena complessiva e per il calcolo del residuo da espiare nell'ambito dei cumuli; il calcolo corretto dei presofferti e dei residui è fondamentale per stabilire l'eventuale detenzione sine titulo.
art. 657, comma 4, c.p.p.
Richiama il divieto di imputare periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente; impone l'ordinamento cronologico e la detrazione dei periodi già sofferti nei cumuli parziali.
art. 130-bis d.P.R. 115/2002
Norma sul patrocinio a spese dello Stato (processo civile) richiamata dalla Corte per il principio secondo cui, ove il difensore sia stato ammesso al beneficio, la mancata condanna alla liquidazione non esclude in tutti i casi il diritto alla liquidazione del compenso; la Corte ha ritenuto applicabile il principio alla fattispecie per la liquidazione dell'onorario del difensore ammesso al patrocinio.
Sent. Corte Costituzionale n. 310/1996
Rammentata per affermare il principio generale che il diritto alla riparazione può sussistere anche per eventi successivi alla condanna, nei limiti e con le esclusioni di legge (esclusione se concorre colpa grave o dolo dell'interessato).
Giurisprudenza di Sezioni (es. Sez.4 n.25092/2021; Sez.1 n.47799/2023)
Richiamate per consolidare i criteri interpretativi in tema di riparazione per ingiusta detenzione e per il corretto impiego dei cumuli parziali nella determinazione della pena da espiare.
Massime di principio
- Per ottenere la riparazione ex art. 314 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare che esista detenzione "sine titulo" derivante da una violazione di legge dell'autorità procedente e non semplicemente da scelte discrezionali o dalla complessità dei calcoli di cumulo.
- Nel caso di pena concorrente si devono applicare i cumuli parziali ordinando cronologicamente i reati e detraendo i periodi di carcerazione già sofferti; un errore materiale nel provvedimento di cumulo può essere neutralizzato dall'applicazione del limite del cumulo giuridico (tetto di 30 anni) ove ciò renda la detenzione comunque giustificata.
- Le impugnazioni che contestano il calcolo della pena devono essere specifiche: è necessario indicare con precisione gli errori numerici o logici nel ricalcolo (periodi, presofferti, date) altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
- Se il beneficiario è ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento, la Corte deve valutare la liquidazione dell'onorario del difensore anche se la domanda di riparazione è rigettata; l'omessa liquidazione è motivo di annullamento parziale e rinvio.
- La presenza di colpa grave o dolo dell'interessato nella determinazione o nell'inerzia che ha prodotto l'errore può escludere il diritto alla riparazione: chi agisce per ottenere la riparazione deve escludere responsabilità proprie rilevanti.
- In sede di rinvio dalla Corte di Cassazione la ri-analisi deve essere motivata e aderente ai criteri giurisprudenziali consolidati; il ricorrente che mira alla riforma dei calcoli deve fornire elementi probatori e conteggi alternativi dettagliati.
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