Cassazione Civile, Ordinanza n. 26551/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore servizi)
La controversia
Alcuni utenti avevano convenuto in giudizio la società gestrice del servizio ambientale chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di IVA sulle fatture relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA2) del Comune di Parma, sostenendo che tali prelievi avessero natura tributaria e non potessero quindi essere assoggettati a IVA. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il tribunale, in riforma parziale, aveva dichiarato prescritto il credito per le annualità 2003-2004 e condannato alla restituzione per gli anni successivi, ritenendo legittimata passivamente la società ricorrente in forza di una scissione societaria e affermando la natura tributaria di entrambe le tariffe. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla fusione/scissione e sulla legittimazione passiva, assumendo che i rapporti non fossero stati trasferiti alla società ricorrente e che la legittimazione spettasse ad altro soggetto; (2) violazione delle norme sostanziali sulla TIA1 e TIA2, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente accomunato le due tariffe e che entrambe dovessero essere considerate corrispettivi di un servizio, dunque soggetti a IVA; (3) violazione della disciplina sull'interpretazione autentica della TIA2 e dell'art. 113 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato la norma interpretativa che escludeva la natura tributaria della TIA2.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su questioni non adeguatamente dedotte e documentate nei gradi di merito e comunque non specificamente e coerentemente sviluppate in ricorso, anche per difetto di autosufficienza. Ha invece accolto le censure residue limitatamente alla TIA2, rilevando che la tariffa integrata ambientale ha natura privatistica/corrispettiva e, pertanto, è assoggettabile a IVA; la sentenza impugnata è stata ritenuta erronea nella parte in cui non distingueva tra TIA1 e TIA2 ed escludeva l'IVA anche per la seconda. Ne consegue la cassazione della decisione impugnata nei limiti dell'accoglimento, con rinvio per il riesame coerente con il principio affermato.
Norme richiamate
art. 2504 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il subentro societario e la legittimazione passiva a seguito di operazioni straordinarie
art. 2504-bis c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di effetti della fusione e successione nei rapporti giuridici
art. 2501-ter c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di progetto di fusione
art. 2506-bis c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di progetto di scissione
art. 2506-quater c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di effetti della scissione e trasferimento dei rapporti
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
richiamato come base della TIA1, considerata in giurisprudenza di natura tributaria
art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
la Corte ribadisce che la TIA2 ha natura di corrispettivo e non tributaria, con conseguente assoggettamento a IVA
art. 5, comma 2-quater, d.l. n. 208 del 2008
richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina della tariffa e della sua qualificazione
art. 6 l. n. 133 del 1999
richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina tariffaria
d.m. n. 370 del 2000
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile alla tariffa
art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010
interpretazione autentica che esclude la natura tributaria della TIA2 e ne conferma la natura di corrispettivo
art. 113 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per denunciare la violazione del principio di soggezione del giudice alla legge interpretata autenticamente
art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.
la Corte richiama i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso, rilevando il difetto di allegazione e di trascrizione degli atti rilevanti
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
le prestazioni di servizi sono imponibili IVA quale ne sia la fonte, anche se il pagamento è imposto dalla legge
art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma che collega l'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi imponibili
artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati dalle Sezioni Unite per affermare l'assoggettabilità a IVA della TIA2
direttiva 2006/112/CE
la soluzione adottata viene ritenuta compatibile con il sistema comune IVA dell'Unione europea
Massime di principio
- In tema di operazioni straordinarie societarie, la legittimazione passiva può essere contestata solo con allegazioni e documenti specifici e coerenti; una censura che introduca in cassazione fatti nuovi o non autosufficientemente riportati è inammissibile.
- Ai fini IVA, la qualificazione di un prelievo come tributo o come corrispettivo dipende dalla sua struttura e dalla funzione economico-giuridica del rapporto, non dalla sola denominazione formale.
- La tariffa integrata ambientale prevista dall'art. 238 d.lgs. n. 152/2006 ha natura privatistica/corrispettiva, perché collegata alla produzione di rifiuti e parametrata alla quantità e qualità del servizio fruito; perciò è soggetta a IVA.
- L'obbligatorietà legale del pagamento non esclude, di per sé, la natura di corrispettivo di una prestazione di servizi, quando il prelievo sia inserito in un rapporto sinallagmatico di fruizione del servizio.
- Il giudice deve distinguere tra TIA1 e TIA2, poiché la prima è stata tradizionalmente qualificata come tributo, mentre la seconda, secondo il diritto vivente consolidato, è un corrispettivo imponibile.
- L'interpretazione autentica legislativa che qualifica una tariffa come non tributaria può essere recepita dal giudice ordinario se non contrasta con parametri costituzionali o unionistici, e può fondare la soluzione del caso concreto.
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