Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14082/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202600886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dalla maggiorazione tariffaria del 10% riconosciuta per l’impiego di componenti prodotti nell’Unione europea, con conseguenti conguagli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico ammesso nel 2012 alla tariffa incentivante prevista dal D.M. 5 maggio 2011 e alla maggiorazione del 10% per l’impiego di componenti di produzione europea, ha impugnato la decadenza parziale disposta dal GSE all’esito di un sopralluogo e di un procedimento di verifica. Il GSE aveva rilevato che una parte dei moduli, identificata da seriali del tipo “19xxxxxxxxxx”, non era collegabile con certezza all’origine europea dei componenti. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 5 maggio 2011, sostenendo che l’attestato VDE prodotto dimostrasse l’impiego di wafer realizzati in Germania nei moduli prodotti nello stabilimento statunitense. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il GSE avesse esercitato tardivamente un potere di autotutela, a tredici anni dall’ammissione agli incentivi. È stata inoltre richiesta una consulenza tecnica d’ufficio per l’esame diretto dei moduli.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’attestato VDE non consentiva di stabilire concretamente se i moduli installati, identificati dai seriali “19xxxxxxxxxx”, fossero stati realizzati con componenti UE. L’attestato indicava soltanto tipologie astratte di celle e wafer, non attestava l’impiego esclusivo di componenti UE nello stabilimento statunitense e non conteneva una regola sequenziale idonea a collegare i singoli moduli alle celle o ai wafer di origine europea. La fotografia della targhetta e la documentazione prodotta in sede procedimentale non hanno colmato tali carenze. Il Collegio ha applicato il principio di autoresponsabilità, secondo cui il soggetto che richiede l’incentivo deve provare tutti i presupposti del beneficio e sopporta le conseguenze di dichiarazioni o attestazioni incomplete, anche se il controllo avviene molti anni dopo la concessione. Il secondo motivo è stato respinto perché il potere esercitato dal GSE è stato qualificato come decadenza e non come annullamento d’ufficio: il controllo aveva fatto emergere elementi nuovi, non previamente verificati in modo sostanziale e in contraddittorio. Tuttavia, il richiamo dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 all’art. 21-nonies l. 241/1990 impone un limite temporale anche all’esercizio del potere di decadenza, salvo false rappresentazioni o dichiarazioni sostitutive false. Il termine decorre dal momento in cui il GSE acquisisce gli elementi necessari per un compiuto accertamento e formula i rilievi all’interessato; nel caso concreto, tale momento è stato individuato negli accertamenti del 23 aprile 2025, sicché il provvedimento del 23 ottobre 2025 è stato ritenuto tempestivo. La CTU è stata negata perché avrebbe avuto carattere esplorativo e sarebbe stata diretta a colmare una lacuna probatoria imputabile alla ricorrente, non a valutare fatti già provati. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, lett. d), D.M. 5 maggio 2011

    incremento della componente incentivante della tariffa pari al 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, è per non meno del 60% riconducibile a una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea

    La maggiorazione presuppone la prova che almeno il 60% dei componenti rilevanti sia riconducibile a produzione UE; tale prova deve consentire di identificare concretamente le fasi produttive, i siti e l’origine dei componenti.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

    Il potere di controllo e decadenza del GSE resta un potere di decadenza, ma, dopo la novella del 2020, il suo esercizio è soggetto ai limiti temporali e ai presupposti richiamati dall’art. 21-nonies l. 241/1990.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine ragionevole limita anche l’esercizio del potere di decadenza richiamato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011; la decorrenza coincide con l’acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per il compiuto accertamento e la formulazione dei rilievi, salvo false rappresentazioni o dichiarazioni sostitutive false di cui al comma 2-bis.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE il potere di verificare la spettanza degli incentivi e di dichiarare la decadenza, anche parziale, quando la violazione incide soltanto su una componente dell’incentivo.

  • Regole Applicative del Quarto Conto energia, par. 4.5.1.1

    Per i moduli in silicio cristallino prodotti fuori dall’UE/SEE, l’origine europea può essere riconosciuta se almeno un componente rilevante è prodotto nell’UE/SEE; l’attestazione deve contenere informazioni puntuali sui siti, sulle lavorazioni, sui componenti e sulla regola seriale di tracciabilità.

Massime di principio

  • In materia di incentivi energetici, il soggetto beneficiario deve provare tutti i presupposti del beneficio secondo il principio di autoresponsabilità; il decorso del tempo dalla concessione dell’incentivo non trasferisce al GSE l’onere di provare la spettanza del beneficio né impone un’attività di supplenza istruttoria.
  • La maggiorazione tariffaria prevista per componenti di produzione europea richiede una documentazione idonea a collegare concretamente i moduli installati ai componenti UE e ai relativi siti produttivi; attestazioni recanti soltanto tipologie astratte di celle, wafer o seriali generici non sono sufficienti.
  • Il potere del GSE di verificare la spettanza degli incentivi e dichiarare la decadenza è distinto dall’autotutela decisoria quando il controllo faccia emergere elementi nuovi non previamente oggetto di verifica sostanziale in contraddittorio; in tal caso non si tratta di riesame delle medesime circostanze già definitivamente accertate.
  • Il richiamo dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 all’art. 21-nonies l. 241/1990 sottopone anche il potere di decadenza a un limite temporale; il termine decorre da quando il GSE acquisisce gli elementi necessari per il compiuto accertamento e formula in modo completo i rilievi all’interessato, salvo false rappresentazioni o dichiarazioni sostitutive false.
  • Quando un incentivo comprende una componente base e una maggiorazione autonoma, il GSE deve valutare la rilevanza causale della violazione e può dichiarare la decadenza limitatamente alla sola componente premiale, se la violazione non incide sull’incentivo complessivo.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata come mezzo esplorativo per ricercare la prova dei presupposti del beneficio o per colmare carenze di allegazione e prova imputabili alla parte onerata.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.