Sentenza n. 246/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1271 del 2024 resa nel giudizio R.G. n. 1237/2024 avente ad oggetto: accertamento del silenzio inadempimento sulle istanze tutte contenute nella diffida inoltrata via pec al Comune di Rio in data 8 marzo 2024 con cui di diffidava l’Amministrazione comunale ad agire al fine di porre fine alle perduranti inerzie ivi puntualmente enumerate nonché per ottenere la condanna dell’Amministrazione Comunale di Rio a provvedere in tal senso; con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del TAR che gli imponeva di concludere con provvedimento espresso e motivato il procedimento relativo alla ritenzione o alla restituzione di aree precedentemente occupate
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di aree site nel Comune di Rio, aveva già ottenuto una sentenza che dichiarava l’obbligo dell’amministrazione di concludere, entro 180 giorni, il procedimento avviato con la diffida dell’8 marzo 2024. Il Comune avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso e motivato sulla definitiva sorte di alcune aree precedentemente occupate per l’esecuzione di opere idrauliche: avrebbe potuto disporne la restituzione oppure legittimarne la ritenzione mediante un nuovo provvedimento di occupazione d’urgenza o di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001. Decorso inutilmente il termine assegnato, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. La ricorrente ha inoltre chiesto istruzioni al commissario sulla determinazione dell’eventuale indennizzo da acquisizione e sulla corresponsione dell’indennizzo da occupazione legittima.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il termine fissato dalla precedente sentenza era decorso senza che il Comune avesse adottato un provvedimento efficace e formalmente idoneo a decidere sulla ritenzione o sulla restituzione del bene. La proroga della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, disposta con deliberazione della Giunta comunale, non è stata ritenuta sufficiente: essa attribuisce al bene una particolare qualità in funzione dell’esecuzione dei lavori, ma non costituisce titolo per mantenere lo spossessamento del proprietario. Il Comune è stato quindi ordinato di eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato il Prefetto di Livorno, o un suo sostituto, quale commissario ad acta, incaricandolo di provvedere nei successivi 90 giorni alla restituzione dell’area oppure all’adozione di un provvedimento idoneo a legittimarne la ritenzione. È stata invece respinta la richiesta di impartire sin d’ora istruzioni sull’indennizzo eventualmente dovuto ai sensi dell’art. 42-bis, perché la relativa disciplina è già contenuta nella legge ed è comunque prematura. È stata altresì ritenuta estranea al giudicato la pretesa relativa all’indennizzo da occupazione legittima, non compresa nell’istanza dell’8 marzo 2024 e quindi nell’obbligo di provvedere oggetto della precedente sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre al Comune l’esecuzione della precedente sentenza e per nominare il commissario ad acta.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Prevede il potere dell’amministrazione di adottare, ricorrendone i presupposti, un provvedimento di acquisizione del bene; in assenza di tale provvedimento, la mera proroga della dichiarazione di pubblica utilità non legittima la ritenzione dell’area.
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001
La disciplina normativa determina già i criteri relativi all’indennizzo conseguente all’eventuale acquisizione, sicché non occorre impartire preventivamente specifiche istruzioni al commissario ad acta.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a eseguire una sentenza che le imponga di concludere un procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato entro il termine stabilito; l’inerzia successiva consente il ricorso per ottemperanza.
- La proroga della dichiarazione di pubblica utilità non costituisce, di per sé, un titolo idoneo a legittimare la protrazione dello spossessamento del proprietario, poiché non equivale a un provvedimento di occupazione o di acquisizione del bene.
- Quando un bene privato è detenuto dall’amministrazione senza un titolo attualmente efficace, l’esecuzione del giudicato può essere realizzata mediante restituzione del bene oppure mediante l’adozione di uno specifico provvedimento che ne legittimi la ritenzione, ove ne ricorrano i presupposti.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza, con fissazione di un termine per l’eventuale intervento sostitutivo in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
- Il giudicato sull’obbligo di provvedere non si estende a pretese ulteriori e autonome che non erano comprese nell’istanza amministrativa oggetto della precedente pronuncia.
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