Cassazione Penale, Sentenza n. 26588/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/02/2025 con cui la Corte d'appello di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva respinto le istanze di Hima David volte ad ottenere: 1) l'annullamento dell'ordine di esecuzione SIEP 1255/2024; 2) la riforma del provvedimento di cumulo SIEP 616/24 comprensivo del periodo presofferto (anni 7, mesi 7, giorni 12) ed esclusione della pena indicata nella sentenza sub 3) perché sospesa in pendenza di una richiesta di misura alternativa; 3) il riconoscimento della continuazione fra i reati indicati (in particolare fra i fatti sub 2 e sub 4). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e contestava l'inserimento nel cumulo di un titolo sospeso oltre alla mancata applicazione della continuazione.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (i) sul punto della novazione del titolo, ha confermato che l'emissione di un nuovo provvedimento di cumulo che ingloba anche il titolo precedentemente sospeso determina la novazione del titolo esecutivo e legittima l'inserimento di quel titolo nel nuovo cumulo (quindi il ricorso che chiedeva l'esclusione della sentenza sub 3) è stato respinto); (ii) sul punto della continuazione, ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi specifici e concreti a sostegno della riconducibilità dei reati a un unico disegno criminoso, essendo insufficiente la mera contiguità cronologica e rilevando anzi il lungo intervallo temporale e i periodi di detenzione come elementi ostativi al riconoscimento della continuazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti che inglobi un precedente ordine di esecuzione determina la novazione del titolo esecutivo; il nuovo provvedimento può sospendere l'esecuzione anche se il precedente decreto era già stato sospeso, e legittima la riproposizione della richiesta di misure alternative rispetto al nuovo cumulo.
Norma invocata dal ricorrente (contestata); nella decisione è richiamata in relazione ai profili impugnatori ma la Corte ha ritenuto i motivi connessi manifestamente infondati.
Norma invocata dal ricorrente (contestata) in relazione alla continuazione; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio in sede esecutiva richieda elementi concreti oltre la mera vicinanza temporale
Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021 (Scarcia)
Giurisprudenza che sostiene che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che ingloba e sostituisce un precedente ordine di esecuzione 'nova' interamente il titolo assorbito e consente la riproposizione della richiesta di misure alternative rispetto al nuovo cumulo.
Sez. 1, n. 29087 del 11/07/2006 (Proietti Bartolucci) e altri precedenti
Orientamenti richiamati secondo cui la sospensione dell'esecuzione per 'la stessa condanna' ai sensi dell'art. 656, comma 7, c.p.p. si riferisce anche a una sola delle condanne comprese nel cumulo, impedendo di porre separatamente in esecuzione le singole condanne.
Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023 (El)
Richiama il principio che, in sede esecutiva, grava sul condannato l'onere di indicare elementi specifici e sintomatici della preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi per ottenere l'applicazione della continuazione.
Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008 (D'Amato)
Distinzione tra identità del movente e unicità del disegno criminoso: la mera identità della spinta criminosa non è sufficiente a configurare il reato continuato.
Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018 (M.)
Principio secondo cui i frequenti periodi di detenzione intervenuti tra reati sono elementi che, in assenza di altri riscontri probatori, ostano al riconoscimento della continuazione, poiché difficilmente compatibili con un progetto criminoso unico.
Massime di principio
- Se un nuovo provvedimento di cumulo incorpora un titolo previamente sospeso, esso produce novazione del titolo esecutivo: il titolo assorbito perde autonomia e il nuovo cumulo può essere oggetto di nuove richieste di sospensione o misure alternative.
- La mera contiguità cronologica o l'identità/analogía dei titoli di reato non sono sufficienti a dimostrare la continuazione; il condannato deve allegare elementi specifici e concreti che indichino un progetto criminoso unitario.
- I periodi di detenzione interposti fra i reati sono fattore valutabile negativamente ai fini del riconoscimento della continuazione, salvo che non emergano elementi probatori contrari che dimostrino la persistenza di un disegno unitario.
- L'inserimento nel cumulo di pene anche di periodi già scontati o di titoli sospesi è giustificabile quando il nuovo provvedimento di unificazione assorbe i precedenti; per contrastare tale inserimento occorre dimostrare vizi di legge o mancanza di novazione.
- In sede esecutiva il giudice si concentra sugli elementi di fatto e prova che dimostrano l'unitarietà del disegno criminoso; le argomentazioni generiche o assertive del difensore, senza supporto probatorio, sono destinate a essere respinte.
- Quando si impugna un provvedimento dell'esecuzione è importante contestare espressamente e in modo motivato la ratio giuridica adottata dal giudice dell'esecuzione; l'assenza di confutazione motivata porta a declaratoria di inammissibilità.
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