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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03107/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un’operazione immobiliare in cui una società costruttrice aveva stipulato con una società immobiliare un preliminare di vendita di un immobile in corso di realizzazione, poi modificato quanto al prezzo con scrittura privata. In sede di rogito la società immobiliare aveva nominato quale acquirente una società di leasing, che aveva concesso il bene in locazione finanziaria a una utilizzatrice. Secondo la società attrice in primo grado, la costruttrice avrebbe delegato il pagamento in favore di una terza società edile per lavori eseguiti, e la società immobiliare avrebbe accettato la delegazione consegnando assegni poi rimasti insoluti. La società edile chiedeva quindi il pagamento della somma delegata; la costruttrice proponeva anche domanda riconvenzionale per un ulteriore importo asseritamente dovuto a integrazione del prezzo. In appello la società immobiliare deduceva, da un lato, l’inammissibilità della riconvenzionale perché non notificata e, dall’altro, l’assenza di prova della debenza delle somme, sostenendo che gli assegni erano stati consegnati per altre prestazioni edili e che le relative causali risultavano poi annullate da note di credito. In cassazione articolava due motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi alla causale dei titoli di credito e nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto provata una delegazione di pagamento e, in sostanza, una simulazione del prezzo di compravendita sulla base della sola dazione degli assegni.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata, pur risultando notificata, non era stata depositata in cassazione con la relativa relata di notificazione entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le resistenti e con l’ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato come parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria e violazione dell’art. 132 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato come parametro della censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La ricorrente deduce la nullità della sentenza per asserita mancanza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    La Corte richiama il termine per il deposito degli atti e documenti necessari per la procedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    La Corte afferma la necessità di depositare la sentenza impugnata con la relata di notificazione quando la decisione sia stata notificata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, comporta l’improcedibilità del ricorso se il deposito non avviene nel termine di legge.
  • L’onere di depositare gli atti necessari alla procedibilità grava sulla parte ricorrente; la mancata integrazione non può essere supplita dal solo comportamento dei controricorrenti, se anche questi non vi provvedono.
  • Se risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è improcedibile.
  • Quando ricorre una causa processuale assorbente come l’improcedibilità, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro la sentenza impugnata.
  • L’improcedibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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