Ordinanza n. 911/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Permesso di Costruire n. 200 – 2005 in data 16 settembre 2025, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica, rilasciato a Diano Immobiliare Srl per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale destinato a media struttura di vendita sull’area catastalmente identificata dai mappali 2324, 3359, 1384, 3356, 3357, 95 e 96 fg. 9 censuario di Polezza – Pratica SUAP n. 03955170133 – 23052025 -1123; - unitamente a tutti gli atti presupposti, prodromici, consequenziali e/o connessi, tra cui, in particolare, il parere della Commissione paesaggio sull’impatto paesistico del progetto in data 17 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale destinato a media struttura di vendita, connesso parere della Commissione paesaggio sull’impatto paesistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una società immobiliare per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale destinato a media struttura di vendita, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui il parere della Commissione paesaggio sull’impatto paesistico del progetto. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Le difese comunale e della controinteressata hanno sollevato eccezioni preliminari, il cui esame è stato riservato alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione del permesso di costruire. Senza anticipare lo scrutinio delle eccezioni preliminari e del merito, il Collegio ha effettuato il bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo allo stato maggiormente meritevole di tutela l’interesse della società controinteressata. Sono stati valorizzati l’avanzato stato dei lavori, desumibile dalla documentazione fotografica in atti, e la prospettata esigenza di apertura dell’esercizio commerciale sull’area controversa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il provvedimento è stato adottato sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l’esecuzione dell’atto impugnato ha determinato un avanzato stato dei lavori, tale circostanza può essere valorizzata nel bilanciamento degli interessi ai fini del rigetto della domanda di sospensione.
- La prospettata esigenza di avviare l’attività commerciale oggetto del titolo edilizio può concorrere, insieme allo stato di avanzamento dei lavori, a far ritenere prevalente l’interesse della parte controinteressata rispetto all’interesse cautelare del ricorrente.
- Il giudice può riservare alla fase di merito l’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti e decidere provvisoriamente la domanda cautelare sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
Come è indicizzato
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