Sentenza n. 3104/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04689/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'esclusione dal concorso per non idoneità psico-fisica e disposto la rimozione della riserva e la stabilizzazione delle ulteriori prove
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato era stato escluso dal concorso per l'assunzione di 1650 Allievi della Polizia di Stato a seguito del giudizio di non idoneità psico-fisica espresso dalla Commissione medica il 9 aprile 2024, in relazione al mancato raggiungimento del parametro fisico previsto dall'art. 3, comma 1, tabella A, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. Il TAR, in sede cautelare, lo aveva ammesso con riserva e aveva disposto una verificazione da parte della Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare. La verificazione aveva rilevato valori sufficienti per l'idoneità, almeno con riguardo a uno degli arti, e il TAR aveva quindi annullato l'esclusione. Il Ministero ha appellato deducendo la violazione della par condicio competitorum e del principio tempus regit actum, sostenendo che la verificazione non aveva accertato l'eventuale erroneità della metodologia seguita dalla Commissione concorsuale, ma aveva effettuato, a distanza di oltre tre mesi e in condizioni mutate, una nuova valutazione dell'idoneità. Ha inoltre dedotto il difetto motivazionale della sentenza di primo grado, che non avrebbe considerato la possibile modificabilità del parametro fisico e l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'erroneità o inattendibilità dell'accertamento concorsuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha chiarito che l'Amministrazione deve accertare il possesso dei requisiti psico-fisici al momento della visita medica collegiale concorsuale, secondo i parametri e le modalità tecniche previsti dal d.P.R. n. 207/2015 e dalla relativa direttiva tecnica. Il giudice può disporre verificazioni e altri approfondimenti quando il candidato contesti in modo serio e specifico l'attendibilità dell'accertamento, poiché la tutela giurisdizionale deve essere piena ed effettiva; tuttavia, l'esito di una verifica successiva non dimostra di per sé l'erroneità dell'accertamento originario, soprattutto quando il parametro sia modificabile nel tempo. Nel caso concreto, il candidato non ha assolto l'onere di provare che la Commissione medica avesse operato in modo erroneo o inattendibile. La perizia di parte contestava genericamente alcuni elementi non riportati nel verbale, senza indicare una violazione della disciplina applicabile; il certificato medico non era basato su un test strumentale; la dichiarazione dell'associazione sportiva era priva di rilevanza specialistica. Anche la verificazione giudiziale, svolta oltre tre mesi dopo, aveva rilevato valori solo di poco superiori e sufficienti per un solo arto, senza dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento concorsuale. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della controversia e la mancata costituzione dell'appellato.
Norme richiamate
d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, artt. 1 e 3 e allegato A
i candidati di sesso maschile devono possedere una [misura del parametro fisico] maggiore o uguale a 40 kg; è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento
La disciplina individua parametri fisici oggettivi per l'ammissione ai concorsi e consente l'adeguamento dei valori strumentali entro il limite previsto; l'idoneità deve essere verificata nel momento della visita medica collegiale concorsuale.
Direttiva tecnica per l'attuazione del regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2015
Stabilisce le modalità tecniche di esecuzione, in sede concorsuale, dell'accertamento dei parametri fisici.
art. 1 c.p.a.
La tutela giurisdizionale è sempre «piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo»
Il candidato può contestare effettivamente l'accertamento sanitario e il giudice deve assicurare gli approfondimenti necessari quando siano prospettati seri profili di inattendibilità.
art. 2 c.p.a.
principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo
Il giudizio deve porre il candidato in posizione di parità rispetto all'Amministrazione, anche mediante gli strumenti istruttori necessari.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice di disporre la verificazione tecnica per accertare i fatti rilevanti della controversia.
art. 3, comma 1, tabella A, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207
È la disposizione specificamente posta a fondamento del giudizio di non idoneità relativo al parametro fisico contestato.
Massime di principio
- Nei concorsi per il reclutamento nelle Forze di polizia, il possesso dei requisiti psico-fisici deve essere verificato con riferimento al momento della visita medica collegiale concorsuale, secondo i parametri normativi e le modalità tecniche applicabili in quella sede.
- La verificazione disposta dal giudice in una data successiva non costituisce automaticamente una rinnovazione sostitutiva dell'accertamento concorsuale: il suo esito è rilevante solo se, anche alla luce della modificabilità del parametro fisico, consente di dimostrare l'errore o l'inattendibilità dell'accertamento originario.
- Il candidato che contesti un giudizio di non idoneità psico-fisica deve allegare e provare elementi seri, specifici e tecnicamente attendibili idonei a collegare l'eventuale inattendibilità alla situazione esistente al momento dell'accertamento concorsuale.
- La tutela giurisdizionale piena ed effettiva impone al giudice di disporre gli approfondimenti istruttori necessari quando siano prospettati seri e specifici profili di irrazionalità o inattendibilità dell'accertamento sanitario; non esonera, tuttavia, il candidato dall'onere di provare l'illegittimità dell'operato della Commissione.
- Documenti medici privati generici, non fondati sul medesimo test strumentale previsto dalla procedura concorsuale, e dichiarazioni provenienti da soggetti privi di competenza sanitaria specialistica non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento tecnico svolto dalla Commissione medica concorsuale.
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