Cassazione Civile, Sentenza n. 22096/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello relativa a un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzioni sull'anno 2009. Questioni principali: (1) se i contributi erogati dal Comune di Messina a favore di ATM per il ripianamento del debito costituiscano componenti positivi di reddito e/o siano assoggettabili a IVA; (2) se le spese di costruzione di un fabbricato realizzato da ATM su terreno di terzi siano ammortizzabili; (3) legittimità delle sanzioni IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha rigettato la maggior parte dei motivi principali dell'Agenzia nelle parti fondate sul presupposto che i contributi a ripiano dei disavanzi costituiscano ricavo, richiamando la giurisprudenza che tali contributi non costituiscono componenti positive di reddito ai fini delle imposte dirette. Ha però accolto il quinto motivo principale (presentato dall'Agenzia) ritenendo infondato l'ammortamento delle spese di costruzione del fabbricato realizzato su terreno di proprietà comunale in assenza di titolo (proprietà, diritto reale di godimento, concessione o diritto di superficie): i costi relativi a beni che non sono entrati nel patrimonio dell'imprenditore non sono ammortizzabili. Ha inoltre accolto il primo motivo incidentale proposto da ATM nella parte in cui la CTR non si è adeguatamente pronunciata e motivata sull'assoggettabilità ad IVA dei contributi; su tale punto la sentenza è cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame. Sono stati assorbiti altri motivi; la sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e la causa rinviata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
primo comma, n. 3 e n. 4 e n.5
Fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di norme processuali, omesso esame di fatti decisivi e nullità per motivazione insufficiente)
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato nell'ambito della censura sulla motivazione ritenuta inconsistente su punto fondamentale (effettiva corresponsione dei contributi)
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Contestato in relazione alla motivazione della sentenza di appello
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 36, comma 2, n. 4; art. 8
Norme del processo tributario richiamate in ordine alle censure per motivazione e per corretto esame delle questioni tributarie
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
Riferimento all'obbligo degli enti locali in materia di rapporti con aziende speciali/aziende partecipate (contestata la valutazione della CTR sull'assenza di contratto di servizio)
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 85; art. 102, comma 1 e comma 4
Art. 102 richiamato per stabilire che i costi delle immobilizzazioni sono ammortizzabili solo se il bene entra nel patrimonio dell'imprenditore; art. 85 e altre norme richiamate nella discussione sulla tassabilità dei contributi
art. 954 cod. civ.
Rilevante nella valutazione della titolarità della proprietà e degli effetti dell'accessione
art. 2697 cod. proc. civ.
Rinvio alla regola sulla prova (onere della prova) rispetto alla proprietà o al diritto reale
principi contabili OIC
Principio 16 e Principio 24
Confermano che le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio solo se l'impresa ha acquisito la proprietà o un diritto reale di godimento; utile per definire quando i costi possono essere ammortizzati
l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamata in relazione a censure procedurali sul diritto alla motivazione e al contraddittorio (profili processuali assorbiti)
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato con riferimento alle sanzioni tributarie (motivo assorbito)
Massime di principio
- Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto locale non costituiscono imponibile ai fini delle imposte dirette: non sono componenti positivi di reddito tassabili in capo all'azienda beneficiaria.
- Ai fini IVA va valutata la funzione economica del contributo: è imponibile solo se collegato direttamente al prezzo dell'operazione (versato perché l'operatore fornisca un bene o servizio determinato e riduca proporzionalmente il prezzo). La motivazione dell'autorità giudicante deve esplicitare questa connessione.
- I costi per la costruzione o l'acquisto di immobilizzazioni sono ammortizzabili soltanto se il bene entra nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (inclusi leasing con trasferimento dei rischi e dei benefici, diritto di superficie, concessione a costruire).
- La realizzazione di un fabbricato su terreno di terzi senza titolo (concessione, diritto di superficie, acquisto) comporta che il fabbricato segue il principio dell'accessione e non entra nel patrimonio del costruttore: i relativi costi non sono ammortizzabili e, al più, possono configurarsi come spese di manutenzione deducibili se ricorrono le condizioni di legge.
- Sull'onere della prova: chi sostiene la titolarità del bene o di un diritto reale deve fornirne la prova; l'assenza di prova della proprietà/regolarità del titolo grava sulla parte che invoca l'ammortamento.
- Se il giudice non si pronuncia o non motiva su questioni decisive (es. assoggettabilità a IVA dei contributi), la decisione è viziata e la materia deve essere riesaminata con motivazione esplicita.
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