Sentenza n. 3349/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale dell’A.S.S.T. dei Sette Laghi di Varese n. 2087 del 18 dicembre 2025, pubblicata il 19 dicembre 2025, avente a oggetto “Affidamento, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), del D.lgs 36/2023 tramite portale regionale Sintel alla società INFOGRAMMA s.r.l. per la fornitura di un portale per il servizio di manutenzione evolutiva, normativa e di assistenza telefonica e on site per la gestione della cartella clinica nefrologica occorrente per lo svolgimento dell’attività di competenza della ASST Sette Laghi - (importo complessivo € 104.920,00 iva compresa) - CIG B91284C74C”; - del verbale di seduta del 20 ottobre 2025, avente a oggetto la valutazione delle offerte; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la Lettera di invito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a Infogramma S.r.l. della procedura per la fornitura e manutenzione di un portale informatico per la gestione della cartella clinica nefrologica, unitamente al verbale di valutazione delle offerte e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dall’A.S.S.T. dei Sette Laghi, deducendo la nullità o inesistenza dell’atto presupposto, la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e del Codice dell’amministrazione digitale, il difetto di collegialità e la tardività della sottoscrizione del verbale, nonché la violazione della lex specialis, della par condicio e dell’art. 76 del d.lgs. 36/2023, il travisamento dei fatti e la contraddittorietà manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’offerta dell’aggiudicataria rispettasse soltanto la maggioranza dei requisiti tecnici minimi, anziché tutti quelli prescritti a pena di esclusione, e che la stazione appaltante non avesse svolto un’effettiva valutazione comparativa delle offerte né adeguatamente verificato la congruità dell’offerta prescelta. La ricorrente ha inoltre dedotto la propria idoneità tecnica e superiorità qualitativa, formulato una domanda risarcitoria subordinata e chiesto una verificazione sulle caratteristiche dell’offerta aggiudicataria e sulla corretta formazione del verbale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività dei depositi dell’A.S.S.T., ritenendo rispettati i termini previsti dagli artt. 73 e 119, comma 1, c.p.a. Ha respinto anche la richiesta di verificazione, poiché tale strumento non può supplire alle carenze probatorie delle parti né introdurre tardivamente nuovi elementi, e perché il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nelle valutazioni tecnico-discrezionali sulle offerte, salvo palese inattendibilità o abnormità. Nel merito, ha accolto le censure relative alla violazione della lex specialis e all’illegittima valutazione dell’offerta aggiudicataria. La lettera di invito prevedeva il rispetto di tutte le specifiche tecniche minime a pena di esclusione e imponeva il confronto delle offerte secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Il verbale, invece, attestava soltanto la conformità dell’offerta di Infogramma alla maggioranza dei requisiti minimi, senza chiarire gli scostamenti, e non documentava un’effettiva valutazione comparativa né la valutazione di congruità richiamata nel provvedimento di aggiudicazione. Il TAR ha inoltre rilevato gravi anomalie nella verbalizzazione: il verbale relativo alla seduta del 20 ottobre 2025 risultava creato il 30 dicembre 2025 e firmato digitalmente il 13 gennaio 2026, dopo l’adozione dell’atto finale di aggiudicazione. Pur ammettendo in astratto la redazione tardiva del verbale, il Collegio ha ritenuto illegittima la sua formazione successiva all’atto conclusivo, perché priva quest’ultimo di un presupposto strutturale e rende incerto il contenuto delle operazioni di gara. Sono state assorbite le ulteriori doglianze. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e riedizione della procedura a partire dalla valutazione comparativa delle offerte, affidata a un seggio in diversa composizione, con sostituzione anche del RUP. La domanda risarcitoria è stata assorbita, poiché gli atti non avevano prodotto effetti per la precedente sospensione cautelare e il successivo annullamento. L’A.S.S.T. è stata condannata alle spese e alla rifusione del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’affidamento diretto; il giudice precisa che anche l’affidamento diretto, se procedimentalizzato dalla stazione appaltante mediante confronto di offerte e criteri di selezione, resta soggetto al rispetto della lex specialis autoimposta.
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
l’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023 a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
La lettera di invito aveva previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il confronto delle offerte; la stazione appaltante era quindi tenuta a svolgere una valutazione comparativa coerente con tale autovincolo.
art. 79 d.lgs. 36/2023
l’offerta tecnica deve rispettare le specifiche tecniche minime stabilite nella presente lettera, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 79 del Codice
Le specifiche tecniche minime previste dalla lex specialis dovevano essere rispettate, salva l’equivalenza, e la conformità soltanto alla maggioranza dei requisiti non era sufficiente a evitare l’esclusione.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, ma il giudice decide sulla base della violazione della lex specialis, dell’assenza di comparazione effettiva e delle anomalie della verbalizzazione.
art. 73 c.p.a.
Il termine per il deposito della memoria e della documentazione dell’amministrazione è stato ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 119, comma 1, c.p.a.
Nel rito relativo alle controversie in materia di appalti, il termine applicabile ai depositi è stato coordinato con l’art. 73 c.p.a.; i depositi effettuati il 20 e il 26 maggio 2026, rispetto all’udienza dell’11 giugno 2026, sono stati ritenuti tempestivi.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale in materia di appalti.
art. 134 c.p.a.
Il giudice richiama i limiti del sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante, fuori dai casi tassativi di giurisdizione di merito.
Massime di principio
- Quando una stazione appaltante, nell’ambito di un affidamento diretto, si autovincola mediante una lettera di invito che prevede il confronto tra più offerte, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il rispetto di specifiche tecniche minime a pena di esclusione, deve rispettare integralmente tale disciplina e non può procedere con una scelta meramente discrezionale svincolata dalla lex specialis.
- L’offerta tecnica che non rispetta i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis a pena di esclusione non può essere ritenuta valida sulla base della conformità soltanto alla maggioranza dei requisiti, salvo che sia dimostrata l’equivalenza delle soluzioni offerte nei termini consentiti dalla disciplina di gara.
- Quando la lex specialis impone il confronto delle offerte, l’aggiudicazione deve essere sorretta da una valutazione comparativa effettiva, anche se semplificata, dalla quale risultino le ragioni della preferenza accordata all’offerta prescelta; il mero richiamo alla qualità, al prezzo vantaggioso o alla conformità parziale non è sufficiente.
- La verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio sono strumenti di ricerca e chiarimento della prova già introdotta, non possono supplire all’onere probatorio della parte né consentire l’introduzione tardiva di elementi nuovi; inoltre non possono essere utilizzate per sostituire il giudice alla stazione appaltante nelle valutazioni tecnico-discrezionali sulle offerte.
- La tardiva redazione o sottoscrizione del verbale di gara non è di per sé illegittima, ma lo diventa quando il verbale viene formato dopo l’adozione dell’atto conclusivo e costituisce il presupposto ricostruttivo delle operazioni di gara: in tal caso l’atto finale risulta privo di un elemento strutturale e il procedimento deve essere annullato.
- L’annullamento dell’aggiudicazione per vizi della valutazione delle offerte impone la riedizione della procedura dalla fase viziata, affidata a un seggio in diversa composizione; il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nella nuova valutazione comparativa.
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