Cassazione Penale, Sentenza n. 2866/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) di un assegno provento di furto. L'imputato deduceva: 1) inesistenza dell'elemento oggettivo poiché non partecipò al furto; 2) inesistenza dell'elemento soggettivo/dolo specifico e qualificazione della condotta come incauto acquisto (richiamando art. 712 c.p.); 3) contraddittorietà della motivazione in ordine al presunto profitto (l'assegno non sarebbe stato pagato); 4) erronea determinazione della pena (richiamando artt. 132 e 133 c.p.) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo rispetto alle censure già proposte in appello. Ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte d'Appello che aveva accertato: l'assegno era di provenienza furtiva; l'imputato lo aveva consegnato quale pagamento per una partita di bevande traendone un vantaggio; non fu fornita una valida giustificazione circa il possesso del titolo, da cui la Corte desunse la consapevolezza dell'origine illecita e il dolo necessario per la ricettazione. La Corte d'Appello aveva comunque applicato il capoverso dell'art. 648 c.p. sulla particolare tenuità del fatto, determinando la pena prossima al minimo edittale e concedendo la sospensione condizionale e la non menzione; non fu però riconosciuta la circostanza attenuante generica. Esito: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 648 codice penale (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la ricezione e l'utilizzo di un assegno di provenienza furtiva, accompagnata dall'assenza di una valida giustificazione sul possesso e dall'ottenimento di un vantaggio, consentono di desumere il dolo necessario per la ricettazione; è stata inoltre considerata la previsione del capoverso sull'eventuale particolare tenuità del fatto nella determinazione della pena.
articolo 712 codice penale
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la condotta fosse colposa (incauto acquisto). La Corte ha respinto tale ricostruzione ritenendo che dagli elementi processuali emergesse la consapevolezza dell'illiceità dell'origine del titolo e quindi il dolo, non la mera colpa.
articoli 132 e 133 codice penale
Richiamati in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d'Appello ha motivato la scelta di una pena prossima al minimo edittale in ragione della particolare tenuità del fatto; la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione adeguata e non viziata.
articolo 62-bis codice penale
Invocato dal ricorrente per lamentare il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha osservato che l'assenza di precedenti e la condizione di incensurato erano già state considerate con la concessione della sospensione condizionale e della non menzione, ma ciò non basta automaticamente per riconoscere le attenuanti generiche; non sono stati forniti ulteriori elementi favorevoli tali da giustificarne il riconoscimento.
Massime di principio
- La ricezione di beni provenienti da furto integra ricettazione se emerge che il ricevente era consapevole (o poteva riconoscere con ragionevole certezza) l'origine illecita e ne ha ottenuto un vantaggio: l'assenza di partecipazione al furto non esclude la ricettazione.
- La valutazione del dolo può essere ricavata anche da elementi indiretti (mancata giustificazione sul possesso, uso del bene come pagamento, comportamento volto a occultare l'origine): ciò distingue la ricettazione dall'incauto acquisto, che presuppone mera negligenza.
- Il fatto che un titolo non sia effettivamente andato a buon fine nel pagamento non esclude automaticamente il conseguimento di un vantaggio rilevante ai fini della ricettazione se il comportamento ha comunque perseguito l'utilità derivante dall'impiego del bene.
- La particolare tenuità del fatto (capoverso art. 648 c.p.) può giustificare una pena prossima al minimo, ma il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede ulteriori elementi favorevoli e non può fondarsi unicamente sull'assenza di precedenti.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con le argomentazioni e la motivazione della Corte di merito: censure generiche o reiterazioni dell'appello, non affrontanti la motivazione, possono comportare l'inammissibilità del ricorso e condanne per spese e ammende.
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