Ordinanza n. 990/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. V, n. 31/2026, che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti comunali relativi all’assegnazione in locazione di un chiosco comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte appellante ha chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, deducendo l’illegittimità degli atti con cui il Comune di Limbiate aveva riscontrato la manifestazione di interesse per la locazione del chiosco comunale in Piazza V Giornate, l’istanza di autotutela e la diffida stragiudiziale, nonché della determinazione dirigenziale n. 1047 del 26 novembre 2025, con la quale era stata valutata l’unica offerta presentata dalla 2P S.r.l.s. La controversia cautelare riguardava, in particolare, la possibilità di presentare la manifestazione di interesse per conto di un soggetto costituendo, nonostante il modulo di partecipazione allegato alla determinazione n. 983 del 5 novembre 2025 richiedesse l’indicazione dell’impresa per conto della quale si agiva, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Nei limiti propri della fase cautelare, ha ritenuto che non emergessero prima facie indizi certi di fondatezza, poiché dagli atti risultava che il modulo di partecipazione allegato alla determinazione n. 983 del 5 novembre 2025 richiedeva espressamente l’indicazione dell’impresa per conto della quale veniva presentata l’istanza, nonché della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA. Il Collegio ha inoltre rilevato che la determinazione n. 983 non era stata impugnata nella parte in cui, ove interpretata in senso sfavorevole all’istante, non consentiva la presentazione di istanze in favore di soggetti costituendi. È stata quindi confermata la reiezione della tutela cautelare disposta dal TAR. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato e respinto l’appello.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione degli effetti di un provvedimento può essere negata quando, allo stato degli atti e nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, non emergano indizi prima facie certi di fondatezza delle censure.
- Quando la modulistica allegata agli atti regolatori di una procedura richiede l’indicazione dell’impresa per conto della quale si agisce, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, tale previsione può essere valutata come ostativa alla presentazione di istanze in favore di soggetti costituendi, se questa interpretazione non viene tempestivamente impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 121/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 122/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 123/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 124/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 125/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →