Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04129/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia. La prima ricorrente deduceva un vizio di motivazione per la mancata esclusione della contestata recidiva, sostenendo che non vi fossero i presupposti per applicare l'aggravante. La seconda ricorrente deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione a un concorso ritenuto di minima rilevanza nel reato di truffa; dall'altro per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p. I ricorsi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva già fornito motivazione congrua e non illogica sia sulla recidiva, sia sulla non particolare tenuità del fatto, sia sulla mancata attenuante del contributo minimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva, poiché la motivazione di merito era adeguata e conforme al criterio di valutazione concreta richiesto dall'art. 133 c.p. per apprezzare il rapporto tra fatto e precedenti penali. Ha poi ritenuto manifestamente infondati i motivi della seconda ricorrente sulla particolare tenuità del fatto e sull'attenuante di cui all'art. 114 c.p., osservando che il giudizio di non punibilità ex art. 131-bis è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito quando sorretto da motivazione non illogica, e che, esclusa la trascurabilità del contributo concorsuale nel reato di truffa, risultava coerente anche il diniego dell'attenuante. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione richiedono una valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, non essendo sufficiente il richiamo alla sola gravità del fatto o alla sua collocazione temporale.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante del contributo di minima importanza non è riconoscibile quando il giudice di merito escluda, con motivazione congrua, che il contributo concorsuale sia trascurabile.

Massime di principio

  • La recidiva deve essere motivata attraverso una valutazione in concreto del rapporto tra i precedenti dell'imputato e il fatto oggetto di giudizio; non basta richiamare la gravità del reato o il solo intervallo temporale tra i fatti.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p. non può essere riconosciuta quando il contributo del correo sia ritenuto non trascurabile, specie se la valutazione di merito è logicamente argomentata.
  • In sede di legittimità, le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto a quella del giudice di merito sono inammissibili quando la sentenza impugnata presenti motivazione sufficiente sulle questioni decisive.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàTruffa
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fattoConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.