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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31214/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal decreto presidenziale di scioglimento di un consiglio comunale per accertate ingerenze della criminalità organizzata e dalla successiva iniziativa del Ministero dell'Interno volta a ottenere la dichiarazione di incandidabilità, per i due turni elettorali successivi allo scioglimento, degli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che avevano causato lo scioglimento. Il Tribunale aveva dichiarato l'incandidabilità dell'ex sindaco e dell'ex vice sindaco, rigettando la domanda per un terzo consigliere; la Corte d'appello aveva poi rigettato i reclami degli ex amministratori e accolto quello ministeriale anche nei confronti del terzo soggetto. L'ex sindaco ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) illegittimità del rigetto della querela di falso proposta contro la relazione prefettizia, deducendo violazione degli artt. 2697 c.c., 221 e 355 c.p.c. e art. 24 Cost.; 2) e 3) violazione dell'art. 143 TUEL e dell'art. 125 c.p.c. per asserita mancanza, nell’atto introduttivo, di editto actionis, parti, oggetto, ragioni e conclusioni, nonché per la notifica di una nota ministeriale errata; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e art. 111 Cost. per l’asserita attribuzione alla relazione prefettizia di una efficacia probatoria eccessiva; 5) e 6) violazione dell'art. 143, comma 1, TUEL, degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 114 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provati collegamenti indiretti con ambienti mafiosi e una cattiva gestione della cosa pubblica, senza valorizzare i fatti e i documenti che, secondo il ricorrente, li smentivano. L'ex vice sindaco ha proposto ricorso incidentale con tre motivi e ulteriori censure: difetto di prova di una sua responsabilità personale e individualizzante, erronea applicazione del riparto di competenze tra organi politici e dirigenti ex art. 107 TUEL, mancato deposito dei documenti richiamati nella relazione prefettizia, nonché insussistenza di elementi univoci per inferire i collegamenti con un esponente della criminalità locale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure degli ex amministratori, rilevando in particolare: l’inammissibilità della doglianza sulla querela di falso per difetto di autosufficienza e perché rivolta non alla fede privilegiata dell’atto pubblico, ma alla valutazione delle deduzioni contenute nella relazione prefettizia; l’infondatezza delle censure sul rito e sull’atto introduttivo, poiché il procedimento ex art. 143, comma 11, TUEL si instaura con una speciale forma di impulso ministeriale e il contraddittorio era stato comunque garantito in concreto; l’inammissibilità delle doglianze sulla prova, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare reali violazioni degli artt. 115, 116 e 2697 c.c.; la correttezza dell’applicazione dei principi in tema di incandidabilità, che non richiede la prova di un reato mafioso ma è sufficiente una condotta, anche omissiva o colposa, che abbia consentito o non contrastato le ingerenze criminali e si sia riflessa in una cattiva gestione della cosa pubblica. Sono state inoltre poste le spese a carico di ciascun ricorrente e richiamato l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    il procedimento per incandidabilità degli amministratori è autonomo, di natura camerale contenziosa, si introduce con la trasmissione ministeriale della proposta di scioglimento e richiede, per l’incandidabilità, una valutazione della responsabilità degli amministratori nelle condotte che hanno causato lo scioglimento; non è necessario accertare un reato di mafia, essendo sufficiente una cattiva gestione aperta a ingerenze criminali.

  • art. 125 c.p.c.

    i requisiti ordinari di vocatio in ius e editio actionis non sono richiesti all’atto ministeriale di impulso previsto dall’art. 143, comma 11, TUEL, mentre restano rilevanti per gli atti successivi nel contraddittorio.

  • art. 355 c.p.c.

    la doglianza sulla mancata sospensione del processo per querela di falso è inammissibile se il ricorso non riproduce puntualmente querela e verbale di udienza, a tutela dell’autosufficienza del ricorso.

  • art. 2700 c.c.

    l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso solo della provenienza, delle dichiarazioni rese e dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; non copre i giudizi valutativi e le deduzioni logiche contenute nella relazione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l’onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento del materiale probatorio o l’esito della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali; non può essere invocata per criticare la mera valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alle prove un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non è sufficiente lamentare una cattiva ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 2727 c.c.

    il ragionamento presuntivo è rimesso al giudice di merito, che può utilizzarlo sulla base di fatti noti e indizi valutati complessivamente.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione non è censurabile la sola diversa lettura degli indizi, ma solo l’uso di presunzioni prive dei requisiti legali o una motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza difensiva sulla querela di falso, ma la Corte non ravvisa compressioni del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente per contestare la pretesa forza probatoria della relazione prefettizia; la Corte esclude che sia stata attribuita un’efficacia probatoria illegittima.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente incidentale, ma ritenuto non pertinente perché il giudizio ha rispettato il contraddittorio e la valutazione delle prove documentali non contrasta con la norma convenzionale.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    il riparto tra indirizzo politico e gestione dirigenziale non esclude la responsabilità degli organi politici per il mancato esercizio dei doveri di vigilanza, indirizzo e controllo.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    rileva tra i poteri-doveri di indirizzo e controllo dell’organo politico locale.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    richiamato insieme agli altri poteri di controllo dell’amministratore locale.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non è consentito usare le censure di violazione di legge per ottenere una rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è sindacabile nei limiti rigorosi dell’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL, l’atto ministeriale di trasmissione della proposta di scioglimento costituisce la speciale forma di impulso del giudizio e non deve necessariamente rivestire i requisiti formali ordinari del ricorso introduttivo; il contraddittorio può essere comunque pienamente soddisfatto nella fase successiva.
  • La querela di falso contro una relazione prefettizia è utile solo se investe la fede privilegiata dell’atto pubblico, cioè la provenienza e i fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; non serve a contestare valutazioni, deduzioni logiche o apprezzamenti ricostruttivi fondati su documenti.
  • In cassazione, le censure sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione delle prove: esse sono ammissibili solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte, abbia disapplicato una regola legale di valutazione o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello consentito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto quando l’onere della prova sia stato ripartito tra le parti in modo erroneo; non ricorre quando si contesti semplicemente l’esito dell’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini dell’incandidabilità degli amministratori locali responsabili dello scioglimento per infiltrazioni mafiose non è necessario accertare un reato di tipo mafioso: è sufficiente una condotta, anche omissiva o colposa, che abbia consentito o non contrastato le ingerenze criminali e si sia tradotta in cattiva gestione della cosa pubblica.
  • Le presunzioni semplici sono corrette solo se fondate su indizi gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione richiede un esame complessivo degli elementi disponibili e non può essere censurata in cassazione attraverso una mera contrapposizione di letture alternative del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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