Sentenza del 22/05/2019 n. 13742 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha notificato cinque avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002-2006 per l'area ritenuta edificabile, calcolando l'imposta sul valore venale in comune commercio. La società contestava, tra l'altro, la doppia imposizione della stessa area, la natura pertinenziale del terreno rispetto al fabbricato, l'incongruità della stima, l'inclusione dell'area destinata alla viabilità e l'applicazione delle sanzioni, comprese la continuazione e la recidiva. La questione decisiva in Cassazione ha riguardato la necessità che, ai fini della recidiva tributaria, le precedenti violazioni fossero già definitivamente accertate.
La decisione
La Corte ha respinto o dichiarato inammissibili quasi tutte le censure della società: non vi era doppia imposizione, l'area non poteva essere considerata pertinenza perché non risultava tale dalla dichiarazione ICI e la società aveva manifestato l'intenzione di utilizzarla edificatoriamente, il valore venale era stato determinato secondo criteri ritenuti legittimi e le sanzioni risultavano adeguatamente motivate. È stato invece accolto l'undicesimo motivo, perché la CTR aveva applicato la recidiva senza verificare se le precedenti violazioni fossero divenute definitive per giudicato o mancata impugnazione. È stato accolto parzialmente anche il ricorso incidentale del Comune: il giudice di rinvio dovrà determinare nuovamente la sanzione, applicando sia recidiva sia continuazione soltanto se ricorrono i relativi presupposti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2
Il presupposto dell'imposta ICI è il possesso di fabbricati e aree fabbricabili; per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici.
L'area edificabile è autonomamente imponibile, salvo che costituisca una vera pertinenza del fabbricato. La pertinenzialità deve essere dimostrata attraverso una destinazione effettiva, concreta e stabile al servizio o ornamento del bene principale.
Art. 817 c.c.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La qualificazione come pertinenza richiede un vincolo funzionale e durevole, non un semplice collegamento materiale o una destinazione facilmente revocabile. Per un'area edificabile occorre una modificazione oggettiva dei luoghi che sterilizzi concretamente lo ius edificandi.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio.
La base imponibile va determinata considerando l'area nel suo complesso e tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità, degli oneri di urbanizzazione e dell'attualità delle potenzialità edificatorie. Le delibere comunali sui valori venali costituiscono elementi presuntivi e orientativi, non valori inderogabili.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 3
La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17.
La recidiva tributaria richiede che la precedente violazione sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure sia divenuta definitiva per mancata impugnazione. Non è sufficiente una precedente contestazione ancora sub iudice.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Le violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi possono essere soggette al cumulo giuridico e alla continuazione.
La continuazione costituisce un trattamento sanzionatorio più favorevole fondato sull'unitarietà oggettiva delle violazioni. Può coesistere con la recidiva, ma soltanto quando esista anche una precedente violazione definitivamente accertata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
L'esimente opera solo in presenza di un'incertezza normativa oggettiva, riferibile all'ordinamento e non alla personale difficoltà interpretativa del contribuente. Deve inoltre essere specificamente allegata e dimostrata nel giudizio di merito.
D.Lgs. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
Per le violazioni tributarie commesse da società, le sanzioni amministrative sono applicate alla persona giuridica, senza che sia necessario dimostrare l'identità della persona fisica che abbia commesso precedenti violazioni analoghe.
Massime di principio
- Un'area urbanisticamente edificabile è normalmente soggetta a imposta anche se collegata a un fabbricato; per escludere l'autonoma tassazione occorre provare una pertinenza effettiva, durevole e incompatibile con un autonomo esercizio dello ius edificandi.
- La mancata indicazione della pertinenzialità nella dichiarazione tributaria indebolisce significativamente la possibilità di farla valere successivamente in giudizio, soprattutto se il contribuente ha compiuto atti incompatibili con tale destinazione, come richieste di concessioni edilizie.
- La base imponibile di un'area edificabile deve riflettere il valore venale complessivo, considerando però concretamente i diversi livelli di edificabilità, i vincoli urbanistici e gli oneri di urbanizzazione.
- Le delibere comunali che fissano valori di riferimento per le aree edificabili non sono automaticamente vincolanti, ma possono costituire presunzioni e parametri razionali per l'accertamento, anche con riferimento ad annualità precedenti.
- La continuazione può ridurre il trattamento sanzionatorio per più violazioni tributarie, mentre la recidiva lo aggrava. I due istituti possono coesistere, ma la recidiva richiede una precedente violazione definitivamente accertata.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti invocati e la loro collocazione processuale; la genericità determina l'inammissibilità della censura.
- La mancata dichiarazione e il mancato versamento protratti nel tempo possono giustificare sanzioni elevate, purché l'amministrazione motivi adeguatamente la misura applicata e non sussista un'incertezza normativa oggettiva.
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