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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 2655 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecari e castali - Imposta di registro - Interpretazione degli atti - Conferimento di ramo di azienda - Successiva cessione delle quote - Riqualificazione in cessione di azienda - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, una sequenza negoziale composta dal conferimento di un ramo d'azienda e dalla successiva cessione delle quote della società conferitaria come una cessione diretta d'azienda. La contestazione riguardava l'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986: secondo il ricorrente, tale disposizione consente di interpretare gli atti sulla base del loro contenuto giuridico complessivo, ma non di attribuire rilevanza ai soli effetti economici dell'operazione né di applicare una riqualificazione antielusiva in assenza dei presupposti previsti dalla normativa specifica.

La decisione

La riqualificazione è stata ritenuta illegittima. L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 è stato qualificato come norma di interpretazione degli atti e non come norma generale antielusiva; pertanto, non consente di trasformare il conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote in una cessione d'azienda sulla base del risultato economico complessivo. L'operazione è stata considerata una legittima scelta del negozio giuridico e l'impostazione dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi disattesa.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Interpretazione degli atti

    La disposizione deve essere utilizzata per qualificare giuridicamente l'atto presentato alla registrazione secondo il suo contenuto e gli effetti giuridici, non per effettuare una riqualificazione fondata esclusivamente sugli effetti economici dell'operazione. Non costituisce, di per sé, una norma antielusiva generale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, una sequenza di negozi distinti non può essere automaticamente trattata come un unico negozio diverso solo perché produce un risultato economico analogo.
  • Il conferimento di un ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote può costituire una scelta negoziale legittima e non è riqualificabile in cessione d'azienda sulla sola base dell'effetto economico finale.
  • L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 riguarda l'interpretazione giuridica degli atti e non può essere utilizzato, isolatamente, come clausola generale antielusiva.
  • Per contestare un'operazione come elusiva o abusiva occorre fare riferimento agli specifici presupposti e alle garanzie procedimentali della disciplina antielusiva applicabile, non limitarsi a valorizzare il risultato economico dell'operazione.

Testo integrale

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