Sentenza n. 3953/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza dirigenziale n 412 del 30 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di esecuzione della demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 412 del 30 ottobre 2024, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Ha dedotto: violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990, per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e mancata valutazione della normativa sopravvenuta; violazione degli artt. 3 e 36 del d.P.R. 380/2001 e della l. 105/2024, sostenendo che la normativa del c.d. Salva Casa avrebbe introdotto possibilità di sanatoria più favorevoli e che l’amministrazione avrebbe dovuto considerarle; violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, per non avere il Comune valutato soluzioni alternative meno invasive della demolizione; ulteriore violazione della l. 105/2024, sulla base di una relazione tecnica che avrebbe attestato la sanabilità, integrale o parziale, delle opere. Le opere consistevano nella chiusura di un balcone con ampliamento volumetrico e modifica della distribuzione interna, nonché nella realizzazione di una tettoia in legno ancorata al suolo. Il Comune ha eccepito che le censure avrebbero dovuto essere rivolte contro la precedente ordinanza di demolizione n. 255 del 7 giugno 2024, mai impugnata, e ha dedotto che il ricorrente non aveva presentato istanza per avvalersi delle nuove possibilità di regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. I primi, il secondo e il quarto motivo sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Anzitutto, le contestazioni relative alla qualificazione abusiva delle opere e alla normativa sopravvenuta avrebbero dovuto essere proposte contro la precedente ordinanza di demolizione, atto presupposto non impugnato. In ogni caso, l’astratta sanabilità delle opere non rende illegittima l’ordinanza di demolizione: dimostra invece che, in assenza di un titolo edilizio attualmente esistente, le opere sono abusive e potrebbero essere eventualmente legittimate solo successivamente mediante il rilascio di un titolo. Il giudice ha inoltre rilevato che non risultava presentata alcuna richiesta di regolarizzazione ai sensi della normativa sopravvenuta. Il terzo motivo è stato respinto perché la demolizione di opere abusive, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001, costituisce attività vincolata e doverosa, non espressione di discrezionalità amministrativa. Pertanto il principio di proporzionalità non impone all’amministrazione di valutare soluzioni alternative o meno gravose. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 71 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza di discussione.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
Invocati dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio procedimentale; le relative censure sono state respinte.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Invocato dal ricorrente in relazione alla qualificazione degli interventi edilizi; la censura è stata ritenuta infondata e comunque riferibile all’ordinanza di demolizione presupposta non impugnata.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Invocato dal ricorrente con riferimento alla sanabilità delle opere; la possibilità astratta di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione in assenza di un titolo edilizio già rilasciato.
art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001
Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
La demolizione di opere abusive costituisce attività vincolata e doverosa; non sussiste un obbligo di valutare soluzioni alternative e meno gravose.
l. 105/2024
La normativa sopravvenuta, richiamata dal ricorrente quale fonte di nuove possibilità di regolarizzazione, non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, anche perché non risultava presentata una specifica istanza di regolarizzazione.
Massime di principio
- L’astratta sanabilità di un’opera edilizia abusiva non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, quando il titolo edilizio idoneo a legittimarla non sia stato ancora rilasciato; la sanabilità conferma, allo stato, l’abusività dell’opera.
- Le censure relative alla qualificazione dell’abuso e alla sanabilità delle opere devono essere rivolte contro l’originaria ordinanza di demolizione; se tale atto presupposto non viene impugnato, non possono essere utilmente dedotte contro il successivo atto esecutivo, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
- La sopravvenienza di una disciplina più favorevole in materia edilizia non impone di per sé all’amministrazione di disapplicare o sospendere l’ordine di demolizione, soprattutto quando l’interessato non abbia presentato una specifica istanza per avvalersi della procedura di regolarizzazione prevista dalla nuova disciplina.
- La demolizione di opere abusive, quando ricorrano i presupposti legislativi, costituisce esercizio vincolato e doveroso del potere amministrativo; pertanto il principio di proporzionalità non impone al Comune di individuare o valutare soluzioni alternative meno gravose per il responsabile dell’abuso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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