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Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 38124 - Corte di Cassazione

Accertamento - Recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche - Presunzione legale assoluta di inerenza quanto alle spese di sponsorizzazione - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione sostenute da B10 verso associazioni sportive dilettantistiche; questione giuridica sulla portata della presunzione prevista dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002: se essa costituisca una presunzione legale assoluta non solo della natura pubblicitaria ma anche dell'inerenza (deducibilità) delle spese fino al limite di €200.000, impedendo così qualsiasi sindacato dell'Amministrazione sulla effettiva deducibilità o lamentata antieconomicità.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di revocazione dell'Agenzia e ha assorbito il secondo; ha confermato l'orientamento secondo cui, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 90, comma 8 (soggetto sponsorizzato compagine sportiva dilettantistica, rispetto del limite quantitativo, finalità di promozione dell'immagine/prodotti dello sponsor, effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato), opera una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e, conseguentemente, anche circa l'inerenza/deducibilità delle spese fino al limite di €200.000, che esclude il sindacato dell'Amministrazione. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio in favore della società.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, Legge 289/2002

    presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione fino alla concorrenza di euro 200.000,00

    La Corte interpreta la norma come instauratrice di una presunzione legale assoluta che, se ricorrono le condizioni normative (soggetto sponsorizzato ASD, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionali, effettiva attività promozionale), attesta sia la natura pubblicitaria sia l'inerenza/deducibilità delle spese fino al limite previsto, rendendo insindacabile tale valutazione dall'Amministrazione.

  • art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato in sede di censura dall'Amministrazione ma la Corte ha ritenuto che, alla luce della presunzione di cui all'art. 90, comma 8 L. 289/2002, non possa essere usato per sindacare l'inerenza delle spese che rientrano nella presunzione.

  • art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Richiamato dall'Amministrazione come parametro normativo sulle spese di rappresentanza; la Corte ha ritenuto irrilevante la qualifica di rappresentanza quando ricorre la presunzione assoluta di cui all'art. 90, comma 8 L. 289/2002.

  • artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. e art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norme processuali citate relative al procedimento di revocazione ed ai motivi d'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di revocazione per mancanza dell'errore percettivo dedotto.

Massime di principio

  • Se una impresa sponsorizza una compagine sportiva dilettantistica e sussistono le condizioni previste dall'art. 90, comma 8, L.289/2002 (beneficiario ASD, spesa entro il limite annuo di €200.000, finalità di promozione dell'immagine/prodotti, effettiva attività promozionale), le spese sono considerate, per presunzione legale assoluta, spese pubblicitarie e inerenti all'attività d'impresa: risultano dunque deducibili fino al limite e non sindacabili dall'Amministrazione in base a rilievi di antieconomicità.
  • La documentazione che dimostri il rispetto delle condizioni è essenziale: contratto/accordo di sponsorizzazione con indicazione degli obblighi promozionali, prove dell'attività promozionale svolta (apparizione logo, materiali pubblicitari, eventi, comunicazioni), fatture e pagamenti entro i limiti stabiliti.
  • Per l'importo eccedente il limite di €200.000 la presunzione non opera e l'Amministrazione può contestare la deducibilità sulla base delle ordinarie regole di inerenza e prova.
  • La qualificazione delle spese come 'antieconomiche' non è sufficiente a superare la presunzione assoluta operante quando sono soddisfatte le condizioni normative; l'Amministrazione deve invece dimostrare che le condizioni previste dalla norma non sussistono.
  • In presenza di sponsor che intendono beneficiare della presunzione, è consigliabile prevedere nei contratti clausole che esplicitino l'oggetto pubblicitario della prestazione e raccogliere evidenze oggettive delle attività promozionali per fronteggiare eventuali contestazioni formali.

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