Sentenza n. 628/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del provvedimento emesso da Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l''Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, pubblicato in data 5.10.2022, re-cante il seguente oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell''Ispettorato nazionale del lavoro e dell''Istituto nazionale per l''assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021) – Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL”; - del provvedimento emesso da Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l''Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, pubblicato in data 23.9.2022, recante il seguente oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell''Ispettorato nazionale del lavoro e dell''Istituto nazionale per l''assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021). – Scelta amministrazioni e sedi per scorrimento graduatorie. – Elenco sedi disponibili profilo ISPL”; nonché, per quanto occorrer possa, - del bando, pubblicato dalla Commissione RIPAM di Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l''Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni con il quale è stato “indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni di cui in premessa, per i profili di seguito specificati e se-condo la seguente ripartizione: Profilo di Ispettore del lavoro Codice CU/ISPL […]”, pubblicato il 27.8.2019 e modificato con atto pubblicato il 30.7.2021, nel suo contenuto integrale, nonché, specificatamente, con riferimento alla clausola prevista dall''art. 14, co. 4, a mente della quale “Successivamente all''assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili […] non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”; nonché, per quanto occorrer possa, per la declaratoria ex artt. 31 e 117 c.p.a dell'obbligo di Formez PA di riscontrare positivamente le istanze della ricorrente di riassegnazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari presentate il 31.08.2022 e l'1.09.2022, con conseguente condanna all''emissione del relativo provvedimento; nonché in via subordinata, per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di assegnazione delle sedi e di scelta delle amministrazioni e sedi nell'ambito dello scorrimento della graduatoria del concorso per ispettori del lavoro, nonché la clausola del bando che escludeva la riassegnazione dei vincitori già assegnati ad altra sede
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli elenchi pubblicati da Formez PA il 23 settembre 2022 e il 5 ottobre 2022, relativi rispettivamente alle sedi disponibili e all'assegnazione delle sedi nel concorso per il reclutamento di personale destinato al Ministero del Lavoro, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e all'INAIL, profilo ispettore del lavoro. Ha inoltre contestato, per quanto occorresse, il bando e in particolare l'art. 14, comma 4, nella parte in cui stabiliva che le sedi divenute nuovamente disponibili dopo l'assunzione dei vincitori non potessero essere riassegnate a chi fosse già stato assegnato ad altra sede. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'obbligo di Formez PA di provvedere sulle istanze di riassegnazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari presentate il 31 agosto e il 1 settembre 2022 e, in via subordinata, il risarcimento dei danni.
La decisione
Dopo la designazione del relatore, con memoria del 5 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, determinando una sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative agli atti di assegnazione, alla clausola del bando, all'obbligo di riassegnazione e alla domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame delle questioni di merito.
- In caso di improcedibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'esito in rito del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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