Sentenza n. 1516/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per l’omessa collocazione del progetto di assorbimento del personale nella busta dell’offerta tecnica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione da una procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, deducendo di avere predisposto il progetto di assorbimento del personale richiesto dall’art. 22 del disciplinare, ma di averlo inserito, per errore materiale, nella busta amministrativa anziché nella busta tecnica. Sono stati impugnati la determinazione di esclusione, la comunicazione dell’esclusione, il verbale della Commissione di gara e, per quanto occorresse, l’art. 22 del disciplinare, nella parte in cui fosse interpretato come prescrizione espulsiva per tale errore, nonché gli ulteriori atti della procedura. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il verbale del 28 aprile 2026, trasmesso successivamente.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato la riammissione della ricorrente alla procedura. La riammissione è stata deliberata dopo aver verificato che il progetto di assorbimento era comunque presente nella documentazione amministrativa e dopo aver considerato l’errore come scusabile, alla luce del principio di risultato e del favor partecipationis, trattandosi di un aspetto formale e non sostanziale: il documento era richiesto, ma non costituiva oggetto di valutazione e risultava presentato entro il termine di scadenza della gara. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, insistendo per le spese. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per la metà e, per la restante metà, liquidata in 1.000 euro, poste a carico del Comune, anche in considerazione dell’errore materiale imputabile alla ricorrente che aveva originariamente determinato l’esclusione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita in forma semplificata nella camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il Comune ha richiamato il principio di risultato come elemento per ritenere scusabile l’errore materiale nella collocazione del documento, non incidente sulla sostanza dell’offerta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse
La riammissione della concorrente alla gara ha eliminato l’interesse attuale alla decisione di annullamento dell’esclusione.
Massime di principio
- La riammissione del concorrente escluso, intervenuta durante il giudizio e idonea a eliminare gli effetti lesivi dell’esclusione impugnata, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
- La collocazione di un documento in una busta diversa da quella prescritta può essere considerata un errore meramente formale, anziché causa di esclusione, quando il documento sia stato comunque presentato entro il termine di gara, non sia oggetto di valutazione e la sua acquisizione non alteri la sostanza dell’offerta né la par condicio.
- Nella valutazione della rilevanza dell’errore commesso dal concorrente, la stazione appaltante può valorizzare il principio di risultato e il favor partecipationis quando l’irregolarità non incida sul contenuto dell’offerta né sulla competitività tra gli operatori.
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