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Sentenza

Sentenza n. 8818/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202515671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per asserita alterazione dei parametri della composizione corporea, unitamente al verbale della Commissione medica e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta, in sede di scorrimento della graduatoria del concorso per 350 vigili del fuoco, sul presupposto che la bioimpedenziometria avesse rilevato una massa grassa pari al 24,7%, ritenuta incompatibile con i parametri di idoneità fisica previsti dal d.m. 4 novembre 2019, n. 166, e richiamati dall’art. 3 d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. Il ricorrente ha contestato l’erroneità della misurazione e, conseguentemente, l’insussistenza della causa di non idoneità. Il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, diretta ad accertare altezza, peso, percentuale di massa grassa e idoneità del candidato. La verificazione ha rilevato una massa grassa del 16,2%, rientrante nei parametri normativi applicabili, e ha concluso per l’idoneità del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo decisive le risultanze della verificazione, dalle quali è emerso che non sussisteva la causa di non idoneità posta a fondamento dell’esclusione. Il Collegio ha ritenuto errata la misurazione effettuata dalla Commissione in sede concorsuale, che aveva indicato una massa grassa del 24,7%, mentre la verificazione ha accertato il valore del 16,2%, conforme ai parametri previsti dal d.m. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 1, lett. b), e dal d.P.R. n. 207/2015, art. 3, comma 2. Sono stati quindi annullati i provvedimenti relativi alla non idoneità fisica ed è stata disposta l’ammissione del ricorrente a pieno titolo e senza riserva al prosieguo delle operazioni concorsuali e, qualora non residuassero ulteriori prove, al corso di formazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate; le spese della verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico dell’Amministrazione, così come il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell’incombente istruttorio disposto dal TAR per accertare i parametri fisici e l’idoneità del candidato.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Individua, insieme alla normativa richiamata, i parametri di composizione corporea rilevanti ai fini dell’idoneità concorsuale.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    Prevede i parametri applicabili alla valutazione della composizione corporea; il valore accertato in verificazione è risultato conforme.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Concorre a fondare la tutela dei dati sanitari mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, l’esclusione per inidoneità fisica è illegittima quando l’accertamento tecnico posto a suo fondamento risulti smentito da una verificazione giudiziale che accerti il rispetto dei parametri normativi di idoneità.
  • Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo accerta, mediante valutazione tecnica affidata a un organismo qualificato, l’erroneità della misurazione effettuata in sede concorsuale e la conformità dei valori effettivi ai parametri previsti dalla normativa, il giudice può annullare il provvedimento di esclusione e ordinare l’ammissione del candidato a pieno titolo e senza riserva.
  • La verificazione costituisce uno strumento istruttorio idoneo ad accertare fatti tecnici decisivi ai fini della valutazione dell’idoneità concorsuale; le sue risultanze possono fondare la decisione quando il Collegio non ravvisi ragioni per discostarsene.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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