Sentenza n. 327/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento A) della deliberazione n. 242 del 25 febbraio 2025, con cui l’Asl Na 3 Sud ha indetto un “avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di Direttore di Struttura Complessa UOC di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Boscoreale-Boscotrecase”; B) della nota della Asl Na 3 Sud prot .67162 del 13 marzo 2025; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa UOC di Patologia Clinica, inizialmente riservato ai soli dirigenti medici, e nota connessa
Esito
Favorevole al ricorrente (ordine professionale)
Prevale il privato
La controversia
L'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise ha impugnato la deliberazione con cui l'ASL aveva indetto una selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa UOC di Patologia Clinica, contestando la previsione che consentiva l'ammissione ai soli medici e non contemplava l'iscrizione all'albo professionale dei biologi tra i requisiti specifici di partecipazione. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto non giustificata né ragionevole tale limitazione, alla luce del principio di massima partecipazione, rimettendo comunque all'ASL la scelta del candidato concretamente più idoneo. Nel corso del giudizio l'ASL ha riaperto i termini della procedura e ha adottato un nuovo bando qualificato come multicategoriale e multidisciplinare, consentendo la partecipazione anche ai dirigenti biologi e ai dirigenti chimici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'amministrazione avesse adottato, nel corso del giudizio, un atto satisfattivo della domanda: la riapertura dei termini e la modifica della procedura avevano rimosso la preclusione contestata, consentendo la partecipazione dei dirigenti biologi e chimici. La decisione non contiene un annullamento degli atti originariamente impugnati, poiché la sopravvenuta modifica amministrativa ha eliminato l'utilità della pronuncia di merito. Le spese sono state poste a carico dell'ASL secondo il principio della soccombenza virtuale, considerato che l'amministrazione non aveva sostenuto in sede di merito la legittimità degli atti gravati, ma aveva chiesto soltanto la declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
sussistono gli estremi per dichiarare cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto integralmente satisfattivo della pretesa azionata, facendo venire meno l'utilità della decisione di merito.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un atto integralmente satisfattivo della domanda, rimuovendo la lesione dedotta e facendo venire meno l'interesse alla pronuncia di annullamento.
- In una procedura selettiva per un incarico dirigenziale, la limitazione della partecipazione a una sola categoria professionale deve essere giustificata e ragionevole; il principio di massima partecipazione può imporre l'ammissione di categorie professionali ulteriori quando siano potenzialmente idonee all'incarico, ferma restando la scelta finale del candidato più idoneo da parte dell'amministrazione.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo bando che consenta la partecipazione dei soggetti inizialmente esclusi costituisce atto satisfattivo idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per effetto di un intervento amministrativo satisfattivo, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
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