Sentenza del 13/12/2017 n. 29876 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato l'accoglimento del ricorso dei contribuenti contro un avviso di rettifica e liquidazione. L'Ufficio contestava l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, relativa ai trasferimenti di immobili destinati a interventi di recupero edilizio ai sensi della L. n. 457 del 1978, sostenendo l'insussistenza dei presupposti agevolativi. I contribuenti hanno invece eccepito l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia da parte dei coobbligati acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che gli acquirenti B.S. e Be.Ev., coobbligati rispetto al medesimo avviso di liquidazione, avevano definito la controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, versando il previsto importo e presentando regolare domanda di definizione. L'Agenzia delle Entrate ha confermato la validità della definizione e l'estensione dei suoi effetti alle controversie connesse. La Corte ha quindi ritenuto venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
Legge n. 168 del 1982, art. 5
Agevolazione per i trasferimenti di immobili nei confronti di soggetti che attuano il recupero, nell'ambito di un piano pubblico ovvero privato convenzionato.
La norma prevedeva un trattamento fiscale agevolato per determinati trasferimenti immobiliari destinati a interventi di recupero edilizio, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Legge n. 457 del 1978, artt. 27 e seguenti
Le disposizioni individuano il quadro normativo degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e dei relativi piani pubblici o privati convenzionati.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla Legge n. 14 del 2012
La disposizione consentiva la definizione agevolata di determinate controversie tributarie pendenti. La definizione regolare da parte di uno dei coobbligati può estendere i propri effetti agli altri soggetti obbligati nell'ambito del medesimo rapporto tributario.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2011
In presenza di più coobligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri.
Quando più soggetti sono coobbligati e le controversie riguardano lo stesso atto o rapporto tributario, la definizione agevolata effettuata da uno può produrre effetti anche sulle liti separate degli altri coobbligati.
Massime di principio
- In presenza di coobbligati solidali, occorre verificare se le diverse controversie riguardano lo stesso atto e il medesimo rapporto tributario.
- La definizione agevolata validamente effettuata da uno dei coobbligati può estendersi anche agli altri, persino quando ciascuno abbia presentato un ricorso distinto.
- L'estensione degli effetti non opera automaticamente in ogni situazione: devono essere verificati la regolarità della domanda, il pagamento, l'identità del rapporto tributario e la riconducibilità delle liti al medesimo atto.
- Quando la definizione agevolata elimina la controversia e l'Amministrazione ne riconosce la validità, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una decisione sul merito della pretesa fiscale: la Corte non stabilisce definitivamente se l'agevolazione originaria fosse spettante, perché la controversia è stata chiusa mediante definizione.
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