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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35781/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio emessa dalla Corte d'appello di Salerno (9/6/2022) deducendo, in sintesi: inutilizzabilità o vizi probatori della prova genetica per presunte irregolarità nella raccolta, conservazione e confronto dei campioni (mancata convalida del sequestro, violazione dei protocolli internazionali, assenza di ritualità nelle operazioni di estrazione del DNA); vizio di motivazione e violazione della regola del dubbio ragionevole nella valutazione di un quadro indiziario che, secondo le difese, sarebbe suscettibile di letture alternative (la presenza del DNA sarebbe riconducibile alla convivenza/frequentazione del casolare); richiesta di riconoscimento di favoreggiamento anziché concorso nella rapina per alcuni imputati; contestazione del rigetto delle attenuanti generiche; rilievi procedurali connessi al giudizio di rinvio e alla possibilità di dedurre nullità o inutilizzabilità relative ad atti formati nelle fasi anteriori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, dunque, ha confermato la decisione di merito resa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Salerno. La Corte ha ritenuto preclusa la riesamina di questioni non attinte dall'annullamento di cassazione che aveva determinato il giudizio di rinvio; ha escluso l'inutilizzabilità della prova genetica per la mancata convalida del sequestro, richiamando orientamento consolidato secondo cui l'inefficacia della convalida incide sul mantenimento del sequestro ma non automaticamente sull'utilizzabilità probatoria degli oggetti; ha ritenuto corretta la valutazione indiziaria ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., confermando la responsabilità per rapina sulla base del complesso probatorio (tracce genetiche sui bicchieri rinvenuti poco dopo la rapina, ritrovamento di armi in casolare con perizia balistica, fuga degli imputati all'irruzione delle forze dell'ordine e altri elementi correlati). Nel merito, la Corte d'appello aveva rideterminato le pene come segue: per Fiore Abruzzese, Antonio Abruzzese, Leonardo Bevilacqua e Gianluca Maestri anni 8 di reclusione e euro 1.700,00 di multa ciascuno; per Francesco Cofone anni 7 di reclusione e euro 1.300,00 di multa. La Cassazione ha inoltre disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina la regola di valutazione della prova indiziaria con il doppio momento: valutazione qualitativa dei singoli indizi e valutazione globale e unitaria. La Corte ha applicato tali criteri ritenendo i singoli indizi (tracce genetiche, perizia balistica, fuga) gravi e precisi e, nell'insieme, idonei a escludere il dubbio ragionevole.

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro operato dalla polizia giudiziaria. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata convalida del sequestro incide sull'efficacia del mantenimento del sequestro, ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità probatoria degli oggetti repertati.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sull'escussione dei consulenti tecnici in dibattimento. La Suprema Corte aveva ritenuto necessario il rinnovo del dibattimento per l'audizione del consulente del P.M. sulle operazioni tecniche ripetibili oggetto del rinvio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, ossia condanna alle spese processuali e possibile somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposto condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a 3.000 euro.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice può valorizzare anche un solo elemento idoneo a precludere il riconoscimento delle generiche, basandosi sulla gravità e sulle modalità di esecuzione del reato.

  • artt. 117 disp. attuaz. cod. proc. pen. e 360 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle difese in relazione alla ritualità delle operazioni tecniche e alla possibilità di ripetibilità degli accertamenti; la Corte ha ritenuto preclusa in gran parte la riesamina di questioni non attinte dalla sentenza rescindente e ha valorizzato le dichiarazioni rese in dibattimento dal consulente.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla prescrizione e al superamento del limite del dubbio nel riconoscimento del concorso di reato; la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto.

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio dalla Cassazione non è consentito riproporre sistematicamente questioni non attinte dalla decisione di annullamento: restano precluse le censure relative ad atti delle fasi anteriori non riaperte dalla sentenza rescindente.
  • La mancata convalida del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria incide sulla legittimità del mantenimento del sequestro ma non comporta automaticamente l'inutilizzabilità probatoria degli oggetti repertati; occorre valutare concretamente la genuinità e la conservazione dei reperti.
  • La prova genetica può avere rilievo decisivo se il contesto probatorio (tempo di repertazione, luogo di ritrovamento, collegamenti materiali) consente di escludere spiegazioni alternative plausibili; le affermazioni generiche sulla possibile anteriorità della deposizione del DNA devono essere specificamente motivate e confutate.
  • La valutazione della prova indiziaria richiede il doppio esame previsto dall'art. 192 c.p.p.: analisi qualificata dei singoli indizi e poi valutazione unitaria del complesso; solo l'insieme può raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La qualificazione del comportamento come concorso (anche morale) o favoreggiamento dipende dalla ricostruzione della partecipazione iniziale e dell'accordo preventivo: attività di assistenza post delictum consapevole e idonea a rafforzare il proposito criminoso può integrare concorso.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice, anche valutando un solo elemento idoneo (es. professionalità nella commissione del reato, modalità esecutive gravi), ritiene prevalente la gravità del fatto.

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