Sentenza n. 6376/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del Provvedimento Dirigenziale N. 8049 in data 14-12-2022, dell’assessorato sanità, salute e politiche sociali, dipartimento sanità e salute, della Regione Autonoma Valle d’Aosta (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e concertati presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il provvedimento regionale che definiva l’importo posto a suo carico per il ripiano del superamento del tetto di spesa regionale relativo agli anni 2015-2018, insieme al decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, alla circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato, all’accordo e all’intesa adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni, al decreto ministeriale recante le linee guida applicative e agli ulteriori atti connessi o consequenziali. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dalla nuova disciplina, depositando le relative ricevute, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento effettuato dalla ricorrente in applicazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 ha fatto venir meno il suo interesse alla decisione di annullamento degli atti relativi al payback per gli anni 2015-2018. Il Collegio ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, poiché tale esito presupponeva il deposito da parte della Regione del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025; tale provvedimento non risultava depositato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito processuale in rito.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
Il versamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e determina il venir meno dell’interesse alle impugnazioni relative agli importi originari.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, il pagamento effettuato dalla ricorrente ai sensi della disciplina sopravvenuta ha determinato tale effetto.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale fondamento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
È richiamato quale disposizione relativa ai provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti e quale disciplina destinata a operare in caso di mancato versamento della quota ridotta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il pagamento della quota ridotta prevista da una disciplina sopravvenuta, quando tale pagamento estingue l’obbligazione sostanziale oggetto del giudizio, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso di annullamento e comporta l’improcedibilità della domanda.
- La cessazione della materia del contendere richiede la realizzazione della specifica condizione prevista dalla disciplina sopravvenuta; quando la legge subordina tale effetto all’adozione e comunicazione di un provvedimento amministrativo di accertamento, il giudice non può dichiararla in assenza di tale provvedimento, anche se il pagamento risulta documentalmente effettuato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuto difetto di interesse derivante da una disciplina normativa intervenuta durante la pendenza della controversia.
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