Cassazione Penale, Sentenza n. 46303/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto Cammarota volto a disapplicare l'ordine di servizio che prevedeva fasce orarie per la cottura dei cibi. Il Ministero ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 69, comma 6, lett. B), 35-bis e 41-bis ord. pen., sostenendo che la regolamentazione amministrativa delle modalità di fruizione del diritto a cuocere i cibi è una legittima potestà organizzativa che bilancia ragionevolmente esigenze operative e non incide ingiustificatamente sul diritto del detenuto, specie se giustificata da ragioni logistiche e dalla diversa organizzazione trattamentale rispetto ai detenuti comuni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la previsione di fasce orarie per la cottura è ammissibile se riguarda tutti i detenuti o, se riguarda solo i ristretti ex art. 41-bis, è adeguatamente giustificata da esigenze logistiche e organizzative dell'istituto; ha rilevato che Tribunale e Magistrato non hanno fornito una motivazione adeguata né hanno operato la necessaria comparazione con il trattamento dei detenuti comuni, travisando peraltro gli elementi addotti dall'Amministrazione. Alla luce di ciò, la misura oraria contestata è stata ritenuta nel perimetro della potestà organizzativa e non irrimediabilmente vessatoria, per cui le ordinanze favorevoli al detenuto sono state annullate.
Norme richiamate
art. 69, comma 6, lett. B) ord. pen.
Richiamato come parametro per valutare i limiti della regolamentazione amministrativa dei diritti dei detenuti; la Corte verifica che l'interferenza sulle modalità di esercizio del diritto sia proporzionata e non discriminatoria
art. 35-bis ord. pen.
Utilizzato nel quadro della valutazione delle misure organizzative e trattamentali, come quadro normativo di riferimento per le restrizioni connesse al regime detentivo
art. 41-bis ord. pen.
Ritenuto norma che legittima un regime differenziato ma non consente differenziazioni ingiustificate e vessatorie; la legittimità della regolamentazione (es. fasce orarie) dipende dalla sua giustificazione concreta e dal confronto con il trattamento dei detenuti comuni nello stesso istituto
Massime di principio
- La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi è compatibile con il diritto del detenuto se costituisce una regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto e non una misura sostanzialmente afflittiva o discriminatoria.
- Tale regolamentazione è legittima quando riguarda tutti i detenuti dell'istituto; se riguarda solo i ristretti ex art. 41-bis deve essere giustificata da specifiche esigenze logistiche e organizzative dell'istituto.
- Il parametro di legittimità è il trattamento riservato ai detenuti comuni nello stesso istituto: va effettuata una comparazione concreta per escludere discriminazioni irragionevoli.
- Le decisioni amministrative che impongono modalità diverse per i ristretti devono contenere una motivazione esplicita e analitica che colleghi la misura alle esigenze del regime differenziato; l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento del provvedimento.
- Per chi impugna o difende provvedimenti simili, fondamentale è provare o confutare la sussistenza di esigenze organizzative obiettive (es. salubrità dell'aria, sovrapposizione di attività trattamentali, diversa collocazione in celle) che giustifichino la differenziazione.
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