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Sentenza

Sentenza del 13/10/2016 n. 5319 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

UTILIZZO DI ATTI E DOCUMENTI NEL PROCESSO - RIFIUTO A ESIBIRE - OCCULTAMENTO - Cause di inutilizzabilità - Richiesta di esibizione - Specificità - Legittima produzione documentale nel processo tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973, secondo cui dati, notizie, atti, documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere utilizzati a favore del contribuente nell'accertamento amministrativo e nel processo tributario. Il principio è stato invocato per stabilire se la documentazione prodotta dal contribuente soltanto in sede giudiziaria dovesse essere dichiarata inutilizzabile. La norma, tuttavia, non opera automaticamente per il solo fatto della mancata produzione nella fase amministrativa: occorrono una richiesta o ricerca specifica dell'Amministrazione e un effettivo rifiuto, occultamento o comportamento omissivo qualificato del contribuente.

La decisione

La preclusione probatoria è stata interpretata restrittivamente, per tutelare il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. La semplice mancata esibizione dei documenti ai verbalizzanti, quando tali documenti siano stati successivamente depositati in giudizio, non è sufficiente a determinarne l'inutilizzabilità. Pertanto, in assenza di una specifica richiesta dell'Ufficio e di un rifiuto o occultamento da parte del contribuente, la produzione documentale in sede contenziosa deve ritenersi legittima e i documenti possono essere valutati dal giudice.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973

    Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.

    La sanzione dell'inutilizzabilità opera soltanto entro limiti rigorosi: è necessaria una specifica richiesta o ricerca dell'Amministrazione e un rifiuto, occultamento o comportamento omissivo qualificato del contribuente. Non basta la mancata esibizione spontanea nella fase amministrativa.

  • Art. 24 della Costituzione

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

    La norma impone di interpretare restrittivamente le preclusioni probatorie, evitando che la documentazione sia esclusa dal processo in assenza di una condotta concretamente lesiva dell'attività istruttoria dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • La mancata produzione di un documento nella fase amministrativa non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità nel processo tributario.
  • La preclusione opera quando l'Amministrazione abbia formulato una richiesta specifica e il contribuente abbia rifiutato, occultato o omesso consapevolmente di fornire la documentazione richiesta.
  • Una richiesta generica o non sufficientemente individuata non è normalmente idonea a determinare la sanzione dell'inutilizzabilità.
  • Il giudice deve verificare concretamente sia il contenuto della richiesta dell'Ufficio sia la condotta del contribuente, tenendo conto del diritto di difesa.
  • La produzione documentale successiva in giudizio può essere legittima se non vi è stata una precedente richiesta specifica rimasta intenzionalmente inevasa.

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