Sentenza del 13/10/2016 n. 5319 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
UTILIZZO DI ATTI E DOCUMENTI NEL PROCESSO - RIFIUTO A ESIBIRE - OCCULTAMENTO - Cause di inutilizzabilità - Richiesta di esibizione - Specificità - Legittima produzione documentale nel processo tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973, secondo cui dati, notizie, atti, documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere utilizzati a favore del contribuente nell'accertamento amministrativo e nel processo tributario. Il principio è stato invocato per stabilire se la documentazione prodotta dal contribuente soltanto in sede giudiziaria dovesse essere dichiarata inutilizzabile. La norma, tuttavia, non opera automaticamente per il solo fatto della mancata produzione nella fase amministrativa: occorrono una richiesta o ricerca specifica dell'Amministrazione e un effettivo rifiuto, occultamento o comportamento omissivo qualificato del contribuente.
La decisione
La preclusione probatoria è stata interpretata restrittivamente, per tutelare il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. La semplice mancata esibizione dei documenti ai verbalizzanti, quando tali documenti siano stati successivamente depositati in giudizio, non è sufficiente a determinarne l'inutilizzabilità. Pertanto, in assenza di una specifica richiesta dell'Ufficio e di un rifiuto o occultamento da parte del contribuente, la produzione documentale in sede contenziosa deve ritenersi legittima e i documenti possono essere valutati dal giudice.
Norme richiamate
Art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente.
La sanzione dell'inutilizzabilità opera soltanto entro limiti rigorosi: è necessaria una specifica richiesta o ricerca dell'Amministrazione e un rifiuto, occultamento o comportamento omissivo qualificato del contribuente. Non basta la mancata esibizione spontanea nella fase amministrativa.
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La norma impone di interpretare restrittivamente le preclusioni probatorie, evitando che la documentazione sia esclusa dal processo in assenza di una condotta concretamente lesiva dell'attività istruttoria dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La mancata produzione di un documento nella fase amministrativa non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità nel processo tributario.
- La preclusione opera quando l'Amministrazione abbia formulato una richiesta specifica e il contribuente abbia rifiutato, occultato o omesso consapevolmente di fornire la documentazione richiesta.
- Una richiesta generica o non sufficientemente individuata non è normalmente idonea a determinare la sanzione dell'inutilizzabilità.
- Il giudice deve verificare concretamente sia il contenuto della richiesta dell'Ufficio sia la condotta del contribuente, tenendo conto del diritto di difesa.
- La produzione documentale successiva in giudizio può essere legittima se non vi è stata una precedente richiesta specifica rimasta intenzionalmente inevasa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 83 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 95 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 236 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 1241 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 2551 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 2558 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →