Cassazione Penale, Sentenza n. 26186/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato imputato per falso ideologico perché, nella sentenza depositata il 12 gennaio 2016, avrebbe attestato falsamente di aver pubblicato mediante lettura del dispositivo in udienza (del 1º/10/12/2015) un dispositivo che in realtà non era stato letto. In udienza era stato pubblicato un dispositivo che accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento ("accoglie il ricorso in opposizione ... annulla la validità del predetto"), mentre la sentenza depositata riportava un dispositivo diverso, di parziale accoglimento e riduzione della sanzione ("respinge parzialmente il ricorso ... conferma parzialmente la validità del predetto atto - dispone sospensione per 4 mesi 15 giorni pena scontata"). Il ricorrente ha sostenuto che si trattava di un mero ripensamento per adeguare il testo alla reale decisione, un falso "innocuo" privo di efficacia ingannevole, e ha chiesto in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 1 Carta dei diritti fondamentali.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifica la discrepanza tra il dispositivo effettivamente letto in udienza e quello riportato nella sentenza depositata, affermando che la falsità non è "innocua" in quanto il dispositivo è essenziale per la funzione documentale dell'atto. Non è stata ritenuta neppure "grossolana" per il fatto che la diversità emergeva solo dal confronto fra atti. Sotto il profilo soggettivo la consapevolezza della falsificazione è stata desunta dalle plurime riscritture del dispositivo. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stato respinto perché non è stata dimostrata alcuna violazione dell'art. 1 della Carta né un contrasto tra diritto interno e diritto dell'Unione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Massima giurisprudenziale Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 (Rv. 280453)
Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453
Il cosiddetto "falso innocuo" ricorre solo quando l'infedeltà o l'alterazione siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non incidano sulla sua funzione documentale, a prescindere dall'uso che se ne faccia.
Massima giurisprudenziale Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019 (Rv. 276639)
Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Rv. 276639
Il "falso grossolano" è quello riconoscibile ictu oculi; l'immutatio veri non è necessariamente riconoscibile senza il raffronto con il testo effettivamente letto.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 1
Il rinvio pregiudiziale presuppone un concreto conflitto tra diritto interno e diritto dell'Unione; qui non è stata neppure prospettata una violazione della dignità ai sensi dell'art. 1, né dimostrato alcun conflitto applicabile.
Massime di principio
- Il dispositivo di una sentenza ha valore essenziale: la corrispondenza tra quanto letto in udienza e il dispositivo pubblicato è requisito fondamentale dell'integrità dell'atto.
- La modifica del testo del dispositivo a posteriori può integrare il reato di falso ideologico se altera la funzione documentale dell'atto e non è meramente formale o irrilevante.
- Il "falso innocuo" è un concetto restrittivo: rileva solo quando l'alterazione è del tutto priva di effetto sul significato e sulla funzione dell'atto.
- La consapevolezza dell'alterazione può essere desunta da elementi fattuali come plurime riscritture e sovrascritture; l'ignoranza circa la legittimità giuridica della condotta non esclude la responsabilità penale.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è procedura straordinaria e richiede un concreto quesito di diritto dell'Unione; non è ammissibile per questioni generiche o non attinenti a un conflitto tra norme.
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