Cassazione Penale, Sentenza n. 26893/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galimberti era imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale: in qualità di amministratore di fatto della s.r.l. "Il mercatone di Alessandria" nel periodo da febbraio-marzo 2010 fino alla dichiarazione di fallimento avrebbe distrutto o sottratto le scritture contabili obbligatorie al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dei creditori, rendendo impossibile la ricostruzione dei movimenti aziendali. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo l'assenza di prove che dimostrassero l'attività gestionale di Galimberti e l'eccessiva affidamento a ricostruzioni congetturali tratte dalla relazione del curatore; (2) inosservanza di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante i precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo e privo di pregio il secondo, dichiarando inammissibile il ricorso. Sul primo punto la Corte ha richiamato i criteri probatori per l'accertamento della qualità di amministratore di fatto (indicatori quali partecipazione diretta alla gestione, identificazione nelle funzioni amministrative da parte di dipendenti/terzi, intervento nelle scelte strategiche, esercizio continuativo e significativo di poteri gestori) e ha ritenuto sufficienti gli elementi acquisiti in base alla relazione del curatore (schema aziendale con società gestite dalle stesse persone e documentazione contabile mancante) e alle dichiarazioni testimoniali (documenti "ammassati" e poi prelevati dal figlio dell'imputato e non ritrovati). Sul secondo punto la Corte ha ricordato che la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice, che in questo caso ha motivato il rifiuto richiamando la gravità dei fatti e i precedenti penali; tale motivazione è ritenuta adeguata e sottratta al sindacato di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Uso della norma come parametro per il controllo del vizio di motivazione in cassazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficientemente logica e argomentata e quindi il ricorso basato su vizio di motivazione fosse manifestamente infondato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
La norma è richiamata rispetto all'istanza di cassazione per inosservanza di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale del giudice di merito fosse adeguatamente motivata e conforme a diritto.
normativa in materia di bancarotta fraudolenta documentale (norme fallimentari penali)
Il reato è stato ricostruito come distruzione o sottrazione delle scritture contabili obbligatorie con lo scopo di procurare un ingiusto profitto e arrecare pregiudizio ai creditori; la sentenza applica i principi che identificano tale condotta come ostacolo alla ricostruzione della gestione societaria.
Massime di principio
- Per provare la qualità di "amministratore di fatto" non sono sufficienti mere congetture o il richiamo a qualifiche formali: occorrono indici concreti e ripetuti quali partecipazione diretta alla gestione, identificazione nelle funzioni amministrative da parte di dipendenti/terzi, interventi nelle strategie societarie e un esercizio continuativo e significativo di poteri gestori.
- La relazione del curatore fallimentare e le dichiarazioni testimoniali possono costituire elementi probatori decisivi se offrono informazioni dettagliate e coerenti sulla gestione e sulla scomparsa/occultamento della documentazione contabile.
- Il vizio di motivazione impugnato in cassazione richiede che la sentenza di merito sia carente sotto il profilo logico-argomentativo; se la Corte di merito espone ragioni chiare e coerenti il sindacato di legittimità è limitato e il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito: può essere negata se sussiste la gravità oggettiva del fatto e/o precedenti penali significativi, purché il diniego sia motivato in modo adeguato.
- In casi di distruzione o sottrazione di scritture contabili la ratio punitiva è particolarmente severa perché la condotta impedisce la tutela dei creditori tramite la ricostruzione della gestione, rendendo più difficile ottenere attenuanti.
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